Domanda di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" a.a. 2022-2023

Per richiedere un'"Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" lo studente di un corso di laurea magistrale dovrà presentare la seguente domanda: 

Domanda di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici a.a. 2022-23"
Link di accesso alla domanda
(dal 10/05/22 al 10/06/2022)
1. Accedere alla domanda online utilizzando il link che sarà disponibile durante il periodo di presentazione della domanda.

Si specifica che gli studenti potranno accedere alla domanda solo dopo aver completato la procedura di immatricolazione.


2. Inserire le informazioni richieste nella procedura online.

All'interno della procedura saranno richieste informazioni relative al nucleo familiare convenzionale Bocconi, all'Attestazione ISEE, ad attività imprenditoriali e cariche societarie, al patrimonio mobiliare e immobiliare 2020, ecc.


3. Caricare nell'application tutta la documentazione richiesta.

Si rammenta che ai fini della domanda di esonero parziale, lo studente dovrà presentare la documentazione richiesta per ogni componente del nucleo familiare convenzionale Bocconi.

Nessun beneficio potrà essere assegnato agli studenti che presentino documentazione incompleta, che comunichino dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate dalla documentazione o non corrispondenti a quanto emergerà dalle verifiche dell’Università.

Nel corso della procedura ti verrà inoltre richiesto di caricare un curriculum vitae (documento facoltativo) solo nel caso in cui fossi interessato ad essere valutato per esoneri di entità maggiore rispetto all’esonero dal pagamento del 60% dei contributi. Il CV potrà essere condiviso con i Donor che finanziano tali benefici aggiuntivi.

4. Concludere la procedura cliccando sui pulsanti “Conferma dati” e “Inoltra domanda” entro il termine di scadenza.

Non potranno essere valutate ai fini dell'assegnazione del beneficio le domande presentate oltre i termini e/o secondo modalità diverse da quelle previste.

Per ulteriori informazioni relative alla procedura, clicca su "Informazioni tecniche". 

Dopo la presentazione della domanda


5. Vericare periodicamente l'area "Notifiche" del portale "MyApplication" durante il periodo di valutazione della domanda.

Tutte le comunicazioni relative alla domanda, saranno inviate dall'Ufficio Fees, Funding and Housing tramite il portale.


L’assegnazione del beneficio avverrà a insindacabile giudizio dell'Università Bocconi. Gli esiti saranno comunicati sul portale dove è stata completata la domanda di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici” con le seguenti tempistiche:

Pubblicazione esiti di assegnazione esonero parziale
1a tranche 30/06/2023
2a tranche 07/07/2023

Se l'esito della domanda sarà POSITIVO ti saranno fornite online tutte le informazioni necessarie. Gli studenti assegnatari di esonero parziale dovranno accettare il beneficio nei tempi e nei modi che saranno indicati nell’esito di assegnazione. 

Se l'esito della domanda sarà NEGATIVO dovrai corrispondere l’intero ammontare di tasse e contributi previsto per l’a.a. 2023-2024.

Si specifica che l'assegnazione del beneficio dell'"Esonero Parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici a.a. 2023-24" è legata al corso in cui si è ammessi al momento di presentazione della domanda. Per questo motivo, NON vi è garanzia che, in caso di cambio di corso, tale beneficio possa essere trasferito sul nuovo corso. 
 

Il beneficio assegnato per l’a.a. 2023-2024 verrà inserito nella situazione finanziaria dello studente, visualizzabile al punto blu (> area amministrativa> Fees, Funding and Housing) SOLO dopo che l’Ufficio Fees, Funding and Housing avrà verificato che lo studente sia regolarmente immatricolato all’ a. a. 2023-2024.  Per tale motivo gli studenti che nell’a.a. 2023-2024 risulteranno “immatricolati con riserva” (ovvero abbiano una immatricolazione sottoposta a riserva) non potranno visualizzare a sistema il beneficio assegnato per l’a.a. 2023-2024.

Il beneficio assegnato potrà essere rinnovato per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi a condizione che lo studente rispetti ogni anno i requisiti di merito previsti per la conferma.

La conferma per l'a.a. 2024-2025 dell'"Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" per gli studenti immatricolati e assegnatari del beneficio nell’a.a 2023-2024 è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di rinnovo:

> regolare iscrizione all’anno accademico 2024-2025 entro i termini e i modi definiti dall’Academic Services;

> conseguimento durante l’anno accademico di almeno 50 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto 2024.

Eventuali cambiamenti dei crediti derivanti da provvedimenti eccezionali verranno qui pubblicati.

Per il conseguimento del numero di crediti richiesti per la conferma del beneficio dell’esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi NON è previsto l’utilizzo di crediti bonus in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti dallo studente.

Il possesso dei requisiti verrà verificato automaticamente dall’Ufficio Fees, Funding and Housing, ma è responsabilità dello studente verificare se i crediti sostenuti siano effettivamente registrati al Punto Blu entro le date sopra indicate. Lo studente che dovesse riscontrare anomalie nella registrazione degli esami sostenuti è invitato a contattare, entro la data sopra indicata, il desk Academic Services tramite B in touch.

Se lo studente sarà in possesso dei requisiti richiesti, l’esenzione apparirà al Punto Blu, nella situazione finanziaria, approssimativamente entro la metà del mese di settembre.

Se lo studente non sarà in possesso dei requisiti richiesti entro la data sopra indicata, l’esonero parziale assegnato non potrà essere applicato per l’anno accademico successivo. Lo studente quindi dovrà provvedere al regolare pagamento dei contributi accademici previsti per quell’anno accademico. 

La conferma dell’esonero parziale, per l'anno di corso successivo al primo, per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi, è subordinata al pagamento di tasse e contributi universitari presso l’Università Bocconi. Per tale motivo l’esonero parziale NON può essere confermato per l’anno accademico successivo al primo per gli studenti che siano stati assegnatari del beneficio al primo anno di immatricolazione e che al secondo anno si iscrivano ad un programma di Double Degree/Joint Degree che comporti l’esonero dal pagamento di tasse e contributi presso l’Università Bocconi.

A questo proposito, si specifica che gli studenti immatricolati ai programmi LSE-Bocconi Double Degree (PPA), Sciences Po-Bocconi Double Degree (PPA) e Yale-Bocconi Double Degree (IM o M) risultati assegnatari di esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici per l’a.a. 2023-2024 non potranno confermare il beneficio per l’a.a. successivo al primo (a.a. 2024-2025).

Attenzione:
Si precisa che quanto sopra definito non è applicabile agli studenti che NON abbiano partecipato al concorso “Esoneri parziali dal pagamento del 60% dei contributi accademici”, ma che abbiano beneficiato dell’esonero del 60%, in uno o più anni del corso di laurea, eccezionalmente assegnato dall’Università Bocconi e valido esclusivamente per l'anno accademico di assegnazione.  

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2023-2024 relativa alla conferma dell'esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2023-2024.

 

Il beneficio dell’esonero parziale viene revocato nei seguenti casi:

> assegnazione e/o accettazione, in qualunque anno di corso, di un ulteriore e/o diverso beneficio di entità pari o superiore all’esonero parziale assegnato dall’Università Bocconi; si specifica a questo proposito che nel caso in cui lo studente dovesse successivamente perdere tale beneficio l’esonero parziale non può essere ripristinato;

> accertata non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio Fees Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il totale pagamento di tasse e contributi dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente ha beneficiato dell’esonero parziale in conseguenza della documentazione e/o delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);

> sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto comminate dall’Università Bocconi: in tal caso la revoca ha effetto dal momento in cui la sanzione disciplinare viene comminata e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti per la contribuzione ordinaria in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.

Lo studente inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno accademico; in tal caso la decadenza ha effetto dal momento della rinuncia o del trasferimento e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2023-2024 relativa alla revoca e decadenza dell'esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2023-2024.