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Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici

LAUREE MAGISTRALI A.A. 2022-23


"Esonero parziale" in sintesi
Beneficio
Riduzione dal 60% sulla contribuzione ordinaria

Nell’ambito del programma di supporto agli studi rivolto ai propri studenti, l’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti candidati italiani e bocconiani immatricolati ai corsi di laurea magistrale 100 esoneri dal pagamento del 60% dei contributi accademici per l’a.a. 2022-2023.

Per l’erogazione di tali benefici l’Università Bocconi impegna risorse proprie e gentili donazioni ed elargizioni di donor privati e fondazioni e per questo motivo durante l'anno accademico gli studenti beneficiari potranno essere contattati dalla divisione sviluppo dell'Università Bocconi o da uno o più donor per la partecipazione in attività accademiche o extra-accademiche.

Il beneficio non è compatibile con altre tipologie di esonero e/o agevolazione offerte dall’Università (riduzione del 15% per fratelli contemporaneamente iscritti, riduzione del 15% per i figli dei dipendenti Bocconi, eventuali borse di merito, borse e/o esoneri dal pagamento di tasse e contributi Bocconi previsti in ottemperanza ad accordi stilati dall’Università Bocconi con università Partner, altro beneficio erogato dall’Università per l’a.a. 2022-2023).

Le disposizioni sotto riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione del beneficio dell'"Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici a.a. 2022-2023"per gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di laurea magistrale nell'a.a. 2022-2023

1. Destinatari del beneficio

Possono essere valutati ai fini dell'agevolazione "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" per l’a.a. 2022-2023 gli studenti:

  • candidati bocconiani e candidati italiani immatricolati al primo anno di corso nell'a.a. 2022-2023;
  • residenti in Italia con nucleo familiare residente in Italia;
  • in possesso di un'Attestazione ISEE rilasciata nel 2022 per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore dello studente richiedente il beneficio, con indicatore ISEE maggiore di 23.000 euro e minore di 45.000 euro. Si precisa che il possesso dei pre-requisiti indicati non conferisce un diritto automatico all’ottenimento del beneficio, ma è esclusivamente una condizione per accedere al processo di valutazione della richiesta.

Per i candidati bocconiani di un corso di laurea triennale, che nell'a.a. 2021-2022 abbiano beneficiato di un esonero parziale standard del 65% dal pagamento dei contributi accademici del terzo anno del triennio, regolarmente immatricolati al primo anno di corso di laurea magistrale nell'a.a. 2022-2023, le informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

La valutazione della condizione economico-patrimoniale viene effettuata dall’Ufficio Fees, Funding and Housing sulla base della documentazione presentata nell’apposita domanda online. Non potranno essere valutate ai fini dell'assegnazione del beneficio le domande presentate oltre i termini e/o secondo modalità diverse da quelle previste. Inoltre, l'esonero parziale non potrà essere assegnato agli studenti che presentino documentazione incompleta, che comunichino dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate dalla documentazione o non corrispondenti a quanto emergerà dalle verifiche dell’Università.

Si specifica che gli studenti immatricolati al primo anno di corso nell’a.a. 2022-2023 ai programmi LSE-Bocconi Double Degree (MSc PPA), Sciences Po-Bocconi Double Degree (MSc PPA) e Yale-Bocconi Double Degree, se in possesso dei requisiti sotto descritti, possono presentare domanda di esonero parziale per l’a.a. 2022-2023. In caso di assegnazione, il beneficio verrà accordato soltanto per l’a.a. 2022-2023 e non sarà rinnovato per l’a.a. di iscrizione successivo al primo (a.a. 2023-2024).


2. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Lo studente interessato deve presentare la domanda di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" dopo aver completato l'immatricolazione online ed esclusivamente nel periodo sotto indicato:

*Eventuali posticipi/revisioni delle date che dovessero essere adottati nel caso in cui la situazione contingente lo richiedesse verranno qui comunicati.

Periodo di presentazione della domanda*
dal 10/05/2022 al 10/06/2022



3. Esiti

L’assegnazione del beneficio avverrà a insindacabile giudizio dell'Università Bocconi. Gli esiti saranno comunicati sul portale dove è stata completata la domanda di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici” con le seguenti tempistiche:

Pubblicazione esiti di assegnazione esonero parziale
14/07/2022


Se l'esito della domanda saràPOSITIVOti saranno fornite online tutte le informazioni necessarie. Gli studenti assegnatari di esonero parziale dovranno accettare il beneficio nei tempi e nei modi che saranno indicati nell’esito di assegnazione. 

Se l'esito della domanda saràNEGATIVOdovrai corrispondere l’intero ammontare di tasse e contributi previsto per l’a.a. 2022-2023.

Il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023 verrà inserito nella situazione finanziaria dello studente, visualizzabile al punto blu (> area amministrativa> Fees, Funding and Housing) SOLO dopo che l’Ufficio Fees, Funding and Housing avrà verificato che lo studente sia regolarmente immatricolato all’ a. a. 2022-2023.  Per tale motivo gli studenti che nell’a.a. 2022-2023 risulteranno “immatricolati con riserva” (ovvero abbiano una immatricolazione sottoposta a riserva) non potranno visualizzare a sistema il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023.

4. Conferma del beneficio

Il beneficio assegnato potrà essere rinnovato per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi a condizione che lo studente rispetti ogni anno i requisiti di merito previsti per la conferma.

La conferma per l'a.a. 2023-2024 dell'"Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" per gli studenti immatricolati e assegnatari del beneficio nell’a.a 2022-2023 è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di rinnovo:

> regolare iscrizione all’anno accademico 2023-2024 entro i termini e i modi definiti dall’Academic Services;

> conseguimento durante l’anno accademico di almeno 50 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto 2023.

Eventuali cambiamenti dei crediti derivanti da provvedimenti eccezionali verranno qui pubblicati.

Per il conseguimento del numero di crediti richiesti per la conferma del beneficio dell’esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi NON è previsto l’utilizzo di crediti bonus in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti dallo studente.

Il possesso dei requisiti verrà verificato automaticamente dall’Ufficio Fees, Funding and Housing, ma è responsabilità dello studente verificare se i crediti sostenuti siano effettivamente registrati al Punto Blu entro le date sopra indicate. Lo studente che dovesse riscontrare anomalie nella registrazione degli esami sostenuti è invitato a contattare, entro la data sopra indicata, il desk Academic Services tramite B in touch.

Se lo studente sarà in possesso dei requisiti richiesti, l’esenzione apparirà al Punto Blu, nella situazione finanziaria, approssimativamente entro la metà del mese di settembre.

Se lo studente non sarà in possesso dei requisiti richiesti entro la data sopra indicata, l’esonero parziale assegnato non potrà essere applicato per l’anno accademico successivo. Lo studente quindi dovrà provvedere al regolare pagamento dei contributi accademici previsti per quell’anno accademico. 

La conferma dell’esonero parziale, per l'anno di corso successivo al primo, per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi, è subordinata al pagamento di tasse e contributi universitari presso l’Università Bocconi. Per tale motivo l’esonero parziale non può essere confermato per l’anno accademico successivo al primo per gli studenti che siano stati assegnatari del beneficio al primo anno di immatricolazione e che al secondo anno si iscrivano ad un programma di Double Degree/Joint Degree che comporti l’esonero dal pagamento di tasse e contributi presso l’Università Bocconi.

A questo proposito, si specifica che gli studenti immatricolati ai programmi LSE-Bocconi Double Degree (PPA), Sciences Po-Bocconi Double Degree (PPA) e Yale-Bocconi Double Degree (IM o M) risultati assegnatari di esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici per l’a.a. 2022-2023 non potranno confermare il beneficio per l’a.a. successivo al primo (a.a. 2023-2024).

Attenzione:
Si precisa che quanto sopra definito non è applicabile agli studenti che NON abbiano partecipato al concorso “Esoneri parziali dal pagamento del 60% dei contributi accademici”, ma che abbiano beneficiato dell’esonero del 60%, in uno o più anni del corso di laurea, eccezionalmente assegnato dall’Università Bocconi e valido esclusivamente per l'anno accademico di assegnazione.  

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2022-2023 relativa alla conferma dell'esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2022-2023.

5. Revoca e decadenza

Il beneficio dell’esonero parziale viene revocato nei seguenti casi:

> accettazione, in qualunque anno di corso, di un ulteriore e/o diverso beneficio di entità pari o superiore all’esonero parziale assegnato dall’Università Bocconi; si specifica a questo proposito che nel caso in cui lo studente dovesse successivamente perdere tale beneficio l’esonero parziale non può essere ripristinato;

> accertata non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio Fees Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il totale pagamento di tasse e contributi dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente ha beneficiato dell’esonero parziale in conseguenza della documentazione e/o delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);

> sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto comminate dall’Università Bocconi: in tal caso la revoca ha effetto dal momento in cui la sanzione disciplinare viene comminata e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti per la contribuzione ordinaria in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.

Lo studente inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno accademico; in tal caso la decadenza ha effetto dal momento della rinuncia o del trasferimento e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2022-2023 relativa alla revoca e decadenza dell'esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2022-2023.


Ultimo aggiornamento 12/07/2022 - 09:34:31