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Esonero per studenti portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%

A.A. 2022-2023


"Esonero per studenti portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%" in sintesi 
Beneficio
Esonero 100% dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari


L’Università Bocconi prevede per gli studenti immatricolati al primo anno e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo ad un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale in Giurisprudenza l’esonero per studenti portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66% 


Il beneficio consiste nell’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale e dei contributi universitari ed è rivolto agli studenti portatori di handicap riconosciuto, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 o comma 3 della legge n. 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. 


Le disposizioni sotto riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2022-2023 del beneficio dell’”Esonero per studenti portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%” per gli studenti immatricolati al primo anno o iscritti ad un anno successivo al primo di corso di laurea triennale, magistrale e  laurea magistrale in Giurisprudenza nell'a.a. 2022-2023.


1. Destinatari del beneficio

Il beneficio dell’esonero per studenti portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66% è rivolto agli studenti: 


>  immatricolati al primo anno iscritti ad un anno di corso successivo al primo di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale in Giurisprudenza nell’a.a. 2022-2023. 

 

in possesso  del certificato rilasciato dalla commissione medica competente di accertamento dell'handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 o 3 della legge 104/1992, oppure del certificato di accertamento dinvalidità attestante la percentuale riconosciuta pari o superiore al 66%. 


Attenzione 

L’esonero viene concesso per l’anno accademico in cui la domanda viene presentata e non è automaticamente confermato per gli anni accademici successivi. Per tal motivo lo studente interessato a ricevere il beneficio dovrà presentare, se in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di assegnazione ogni anno accademico di iscrizione.  


2. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Lo studente interessato deve presentare la domanda di "Esonero per studenti portatori di handicap o con invalidità pari o superiore al 66%" dopo aver completato l'immatricolazione/iscrizione online ed esclusivamente in uno solo dei periodi sotto indicati: 

Periodo di presentazione della domanda*

Studenti immatricolati al 1° anno
a.a. 2022-2023

dal 01/03/2022 al 15/09/2022
Studenti iscritti ad anni successivi
                  a.a. 2022-2023                   

 dalla data di iscrizione all'a.a. 2022-2023
                  al 15/09/2022           

*Eventuali posticipi/revisioni delle date che dovessero essere adottati nel caso in cui la situazione contingente lo richiedesse verranno qui comunicati.

Le domande di esonero presentate in data successiva al termine di scadenza sopra indicato, verranno considerate solo nei casi in cui gli studenti abbiano ricevuto il riconoscimento dell’handicap e/o dell’invalidità pari o superiore al 66% in data successiva al 15 settembre 2022. 

In tal caso allo studente compete per l’a.a. 2022-2023 l’esonero totale dalla tassa d’iscrizione, dalla tassa regionale e dal pagamento delle rate dei contributi universitari eventualmente ancora dovute al momento del riconoscimento dell’handicap e/o dell’invalidità pari o superiore al 66%.

3. Esiti

L'esito sarà comunicato online entro il 6 ottobre 2022 sul portale MyApplication dove è stata presentata la domanda. 

L’attribuzione del beneficio non richiede la specifica accettazione del beneficio stesso ma lo studente troverà la propria situazione finanziaria aggiornata al Punto Blu dopo la pubblicazione dell’esito.

Il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023 verrà inserito nella situazione finanziaria dello studente, visualizzabile al punto blu (> area amministrativa> Fees, Funding and Housing) SOLO dopo che l’Ufficio Fees, Funding and Housing avrà verificato che lo studente sia regolarmente immatricolato al primo anno di corso oppure regolarmente iscritto ad anno successivo al primo all’a. a. 2022-2023.  Per tale motivo gli studenti che nell’a.a. 2022-2023 risulteranno “immatricolati/iscritti con riserva” (ovvero abbiano una immatricolazione sottoposta a riserva) non potranno visualizzare a sistema il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023 e non potranno ricevere il rimborso dell’acconto di prima rata versato per l’a.a. 2022-2023 fino allo scioglimento della riserva stessa.

4. Durata massima di concessione del beneficio

Il beneficio dell’esonero è concesso per un periodo massimo non superiore a tre semestri oltre la durata legale del corso di studio frequentato, ossia:

> massimo nove semestri per i Corsi di Laurea Triennale;

> massimo sette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale;

> massimo tredici semestri per i Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Tale periodo massimo viene calcolato a decorrere dal primo semestre del primo anno accademico di prima immatricolazione assoluta.

Per prima immatricolazione assoluta si intende l’anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell’ a.a. 2022-2023) con lo stesso titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per il quale si è iscritti per l’a.a. 2022-2023, in qualunque Università, italiana o estera, indipendentemente dall’esito di tale carriera.

Nell’ultimo anno accademico di concessione del beneficio, allo studente compete l’esonero totale dalla tassa di iscrizione, dalla tassa regionale e l’esonero dal pagamento della metà dei contributi universitari.

5. Motivi di esclusione dal beneficio

Non possono presentare la domanda di esonero per studenti portatori di handicap e/o con invalidità pari o superiore al 66%

> gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso di laurea di iscrizione;

> gli studenti che abbiano superato il numero massimo di semestri di concessione del beneficio, conteggiato a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta.

Il beneficio non può essere richiesto per il conseguimento di una seconda laurea Bocconi.

6. Perdita dell'handicap e/o riduzione della percentuale di invalidità

Se nel corso dell’a.a. 2022-2023 lo studente perde il riconoscimento dell’handicap o riceve la riduzione del grado di invalidità al di sotto del 66% a seguito di visita di revisione successiva alla concessione del beneficio da parte dell’Università, sarà esonerato per l’a.a. 2022-2023 dalla tassa d’iscrizione, dalla tassa regionale e dal pagamento delle rate dei contributi universitari che risultino già scadute alla data dell’accertamento di revisione.

E’ responsabilità dello studente comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità o la revoca del riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/92 intervenute nel corso dell’anno accademico.


Ultimo aggiornamento 18/09/2023 - 11:25:25