Esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi accademici


"Esonero parziale" in sintesi
Beneficio
Riduzione del 65% sulla contribuzione ordinaria


Nell’ambito del programma di supporto agli studi rivolto ai propri studenti, l’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti italiani immatricolati di primo anno (a.a. 2022-2023) ai corsi di laurea triennale e al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 100 esoneri dal pagamento del 65% dei contributi accademici previsti per la contribuzione ordinaria per l’a.a. 2022-2023. Per l’erogazione di tali benefici l’Università Bocconi impegna risorse proprie e gentili donazioni ed elargizioni di donor privati e fondazioni e per questo motivo durante l'anno accademico gli studenti beneficiari potranno essere contattati dalla divisione sviluppo dell'Università Bocconi o da uno o più donor per la partecipazione in attività accademiche o extra accademiche.

Si precisa che il beneficio non è compatibile con altre tipologie di esonero e/o agevolazione offerte dall’Università (riduzione del 15% per fratelli contemporaneamente iscritti, riduzione del 15% per i figli dei dipendenti Bocconi, eventuali borse di merito, borse e/o esoneri dal pagamento di tasse e contributi Bocconi in ottemperanza ad accordi stilati dall'Università Bocconi con università partner, altro beneficio erogato dall’Università per l’a.a. 2022-2023).

Le disposizioni sotto riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione del beneficio dell' "Esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi accademici a.a. 2022-23" per gli studenti immatricolati al primo anno di corso di laurea triennale e laurea magistrale in Giurisprudenza nell'a.a. 2022-23.

1. Destinatari del beneficio

Possono essere valutati ai fini dell'agevolazione "Esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi accademici" per l’a.a. 2022-23 gli studenti:

  • candidati italiani immatricolati al primo anno di corso nell’a.a. 2022-2023;

  • residenti in Italia con nucleo familiare residente in Italia;
  • in possesso di un'Attestazione ISEE rilasciata nel 2022 per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore dello studente che richiede il beneficio, con indicatore ISEE maggiore di 23.000 euro e minore di 45.000 euro;

  • che abbiano presentato la domanda di "Agevolazione sulla contribuzione ordinaria" (per i dettagli consultare il paragrafo seguente e cliccare sul link dedicato alla Domanda di agevolazione sulla contribuzione ordinaria).

Attenzione
Si precisa che il possesso dei prerequisiti indicati non conferisce un diritto automatico all’ottenimento del beneficio, ma è esclusivamente una condizione per accedere al processo di valutazione della richiesta.

La valutazione della condizione economico-patrimoniale viene effettuata dall’Ufficio Fees, Funding and Housing sulla base della documentazione presentata nell’apposita domanda online. Non potranno essere valutate ai fini dell'assegnazione del beneficio le domande presentate oltre i termini e/o secondo modalità diverse da quelle previste. Inoltre, l'esonero parziale non potrà essere assegnato agli studenti che presentino documentazione incompleta, che comunichino dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate dalla documentazione o non corrispondenti a quanto emergerà dalle verifiche dell’Università.

2. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Lo studente interessato deve presentare la domanda di "Agevolazione sulla contribuzione ordinaria" dopo aver completato l'immatricolazione online ed esclusivamente in uno solo dei periodi sotto indicati:


Sessione di selezione Periodo di presentazione della domanda*
Early session (1a tranche) dal 01/03/2022 al 23/03/2022
Winter session (1a tranche) dal 24/03/2022 al 08/04/2022
Spring session (2a tranche**) dal 07/06/2022 al 22/06/2022

*Eventuali posticipi/revisioni delle date che dovessero essere adottati nel caso in cui la situazione contingente lo richiedesse verranno qui comunicati.

** Nella seconda tranche di assegnazione, residuale, verranno messi a disposizione tutti i benefici non precedentemente accettati.

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2022-2023 relativa alla revoca e decadenza dell'esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2022-2023.



L’assegnazione del beneficio avverrà a insindacabile giudizio dell'Università Bocconi. Gli esiti saranno comunicati sul portale My Application dove è stata completata la "Domanda di agevolazione sulla contribuzione ordinaria" con le seguenti tempistiche:

Pubblicazione esiti di assegnazione
1a tranche: per immatricolati nelle sessioni di selezione Early e Winter


09/06/2022
2a tranche: per immatricolati nella sessione di selezione Spring


21/07/2022

Se l'esito della domanda sarà positivo ti saranno fornite online tutte le informazioni necessarie per l’accettazione del beneficio.
Nel caso in cui allo studente non dovesse essere assegnato il beneficio dell’esonero parziale, lo studente verrebbe considerato per l’assegnazione delle altre agevolazioni previste dalla “Domanda di agevolazione sulla contribuzione ordinaria".

Il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023 verrà inserito nella situazione finanziaria dello studente, visualizzabile al punto blu (> area amministrativa> Fees, Funding and Housing) SOLO dopo che l’Ufficio Fees, Funding and Housing avrà verificato che lo studente sia regolarmente immatricolato all’ a. a. 2022-2023.  Per tale motivo gli studenti che nell’a.a. 2022-2023 risulteranno “immatricolati con riserva” (ovvero abbiano una immatricolazione sottoposta a riserva) non potranno visualizzare a sistema il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023.


Il beneficio assegnato potrà essere rinnovato per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi a condizione che lo studente rispetti ogni anno i requisiti di merito previsti per la conferma.

La conferma per l'a.a. 2023-24 dell'"Esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi accademici" per gli studenti immatricolati e assegnatari del beneficio nell’a.a 2022-23 è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di rinnovo:

> iscrizione all’anno accademico 2023-24 entro i termini e i modi definiti dall’Academic Services*;

> conseguimento durante l’anno accademico di almeno 49 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto 2023.

Eventuali cambiamenti dei crediti derivanti da provvedimenti eccezionali verranno qui pubblicati.

Si specifica che per gli anni successivi, oltre alla regolare iscrizione ai diversi anni accademici, sono previsti i seguenti requisiti di merito:

Conferma beneficio immatricolati a.a. 2022-23 Numero crediti minimi
per il 2° anno (a.a. 2023-2024)


49 CFU entro il 10 agosto 2023
per il 3° anno (a.a. 2024-2025)


95 CFU entro il 10 agosto 2024
per il 4° anno (a.a. 2025-2026) laurea magistrale in Giurisprudenza


150 CFU entro il 10 agosto 2025
per il 5° anno (a.a. 2026-2027) laurea magistrale in Giurisprudenza


220 CFU entro il 10 agosto 2026

Per il conseguimento del numero di crediti richiesti per la conferma del beneficio dell’esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi NON è previsto l’utilizzo di crediti bonus in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti dallo studente.

Il possesso dei requisiti verrà verificato automaticamente dall’Ufficio Fees, Funding and Housing, ma è responsabilità dello studente verificare se i crediti sostenuti siano effettivamente registrati al Punto Blu entro le date sopra indicate. Lo studente che dovesse riscontrare anomalie nella registrazione degli esami sostenuti è invitato a contattare, entro la data sopra indicata, il desk Academic Services tramite B in Touch.

Se lo studente sarà in possesso dei requisiti richiesti, l’esenzione apparirà al Punto Blu, nella situazione finanziaria, approssimativamente entro la metà del mese di settembre.

Se lo studente non sarà in possesso dei requisiti richiesti entro le date sopra indicate, l’esonero parziale assegnato non potrà essere applicato per l’anno accademico successivo. Lo studente quindi dovrà provvedere al regolare pagamento dei contributi accademici previsti per quell’anno accademico e seguenti. Si specifica infatti che se non confermato, il beneficio, non potrà essere più ripristinato negli anni accademici successivi.

*Attenzione: 
La conferma dell’esonero parziale per gli anni di corso successivi al primo, per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi, è subordinata al pagamento di tasse e contributi universitari presso l’Università Bocconi, per tale motivo l’esonero parziale assegnato non potrà essere confermato per gli anni accademici successivi al primo per gli studenti che siano stati assegnatari del beneficio al primo anno di immatricolazione e che al secondo anno o in anni successivi si iscrivano ad un programma di Double Degree/Joint Degree che comporti l’esonero dal pagamento di tasse e contributi presso l’Università Bocconi.

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2022-2023 relativa alla conferma dell'esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2022-2023.


L’assegnazione del beneficio dell’esonero parziale viene revocata nei seguenti casi:

> accettazione, in qualunque anno di corso, di un ulteriore e/o diverso beneficio di entità pari o superiore all’esonero parziale assegnato dall’Università Bocconi; si specifica a questo proposito che nel caso in cui lo studente dovesse successivamente perdere tale beneficio l’esonero parziale non può essere ripristinato;

> accertata non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio Fees Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il totale pagamento di tasse e contributi dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente ha beneficiato dell’esonero parziale in conseguenza della documentazione e/o delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);

> sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto comminate dall’Università Bocconi: in tal caso la revoca ha effetto dal momento in cui la sanzione disciplinare viene comminata e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti per la propria fascia di contribuzione in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.

Lo studente inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno accademico; in tal caso la decadenza ha effetto dal momento della rinuncia o del trasferimento e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.