Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici


"Esonero parziale" in sintesi
Beneficio
Riduzione dal 60% sulla contribuzione ordinaria

Nell’ambito
del programma di supporto agli studi rivolto ai propri studenti, l’Università
Bocconi mette a disposizione degli studenti candidati italiani e
bocconiani immatricolati ai corsi di laurea magistrale 100
esoneri dal pagamento del 60% dei contributi accademici per
l’a.a. 2022-2023.

Per
l’erogazione di tali benefici l’Università Bocconi impegna risorse proprie e
gentili donazioni ed elargizioni di donor privati e fondazioni e per
questo motivo durante l'anno accademico gli studenti beneficiari potranno
essere contattati dalla divisione sviluppo dell'Università Bocconi o da uno o
più donor per la partecipazione in attività accademiche o extra-accademiche.

Il beneficio
non è compatibile con altre tipologie di esonero e/o agevolazione offerte
dall’Università (riduzione del 15% per fratelli contemporaneamente iscritti, riduzione
del 15% per i figli dei dipendenti Bocconi, eventuali borse di merito, borse
e/o esoneri dal pagamento di tasse e contributi Bocconi previsti in
ottemperanza ad accordi stilati dall’Università Bocconi con università Partner,
altro beneficio erogato dall’Università per l’a.a. 2022-2023).

Le
disposizioni sotto riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della
regolamentazione del beneficio dell'"Esonero parziale dal pagamento del
60% dei contributi accademici a.a. 2022-2023"per gli studenti immatricolati
al primo anno di un corso di laurea magistrale nell'a.a. 2022-2023

1. Destinatari del beneficio

Possono essere valutati ai fini
dell'agevolazione "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi
accademici" per l’a.a. 2022-2023 gli studenti:

  • candidati bocconiani e candidati italiani immatricolati al primo anno di
    corso nell'a.a. 2022-2023;
  • residenti in Italia con nucleo familiare residente in
    Italia;
  • in possesso di un'Attestazione ISEE rilasciata nel 2022 per
    prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore dello
    studente richiedente il beneficio, con indicatore ISEE maggiore di
    23.000 euro e minore di 45.000 euro. Si precisa che il possesso dei
    pre-requisiti indicati non conferisce un diritto automatico all’ottenimento del
    beneficio, ma è esclusivamente una condizione per accedere al processo di
    valutazione della richiesta.

Per i candidati bocconiani di un corso di laurea triennale,
che nell'a.a. 2021-2022 abbiano beneficiato di un esonero parziale
standard del 65% dal pagamento dei contributi accademici del terzo anno del triennio, regolarmente
immatricolati al primo anno di corso di laurea magistrale nell'a.a. 2022-2023, le informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

La
valutazione della condizione economico-patrimoniale viene effettuata
dall’Ufficio Fees, Funding and Housing sulla base della documentazione
presentata nell’apposita domanda online. Non potranno essere valutate ai fini
dell'assegnazione del beneficio le domande presentate oltre i termini e/o
secondo modalità diverse da quelle previste. Inoltre, l'esonero parziale non
potrà essere assegnato agli studenti che presentino documentazione incompleta,
che comunichino dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate dalla
documentazione o non corrispondenti a quanto emergerà dalle verifiche
dell’Università.

Si specifica
che gli studenti immatricolati al primo anno di corso nell’a.a. 2022-2023 ai
programmi LSE-Bocconi Double Degree (MSc PPA), Sciences Po-Bocconi Double
Degree (MSc PPA) e Yale-Bocconi Double Degree, se in possesso dei requisiti
sotto descritti, possono presentare domanda di esonero parziale per l’a.a. 2022-2023.
In caso di assegnazione, il beneficio verrà accordato soltanto per l’a.a. 2022-2023
e non sarà rinnovato per l’a.a. di iscrizione successivo al primo (a.a.
2023-2024).



2. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Lo studente interessato deve presentare la domanda
di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" dopo
aver completato l'immatricolazione online ed esclusivamente nel periodo sotto
indicato:

*Eventuali posticipi/revisioni delle
date che dovessero essere adottati nel caso in cui la situazione contingente lo
richiedesse verranno qui comunicati.

Periodo di presentazione della domanda*
dal 10/05/2022 al 10/06/2022




L’assegnazione
del beneficio avverrà a insindacabile giudizio dell'Università Bocconi. Gli
esiti saranno comunicati sul portale dove è stata completata la domanda di
"Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici” con le
seguenti tempistiche:

Pubblicazione esiti di assegnazione esonero parziale
14/07/2022


Se l'esito della domanda saràPOSITIVOti saranno fornite online tutte
le informazioni necessarie. Gli studenti assegnatari di esonero parziale
dovranno accettare il beneficio nei tempi e nei modi che saranno indicati
nell’esito di assegnazione. 

Se l'esito della domanda saràNEGATIVOdovrai corrispondere l’intero
ammontare di tasse e contributi previsto per l’a.a. 2022-2023.

Il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023 verrà
inserito nella situazione finanziaria dello studente, visualizzabile al punto
blu (> area amministrativa> Fees, Funding and Housing) SOLO dopo che
l’Ufficio Fees, Funding and Housing avrà verificato che lo studente sia
regolarmente immatricolato all’ a. a. 2022-2023.  Per tale motivo gli
studenti che nell’a.a. 2022-2023 risulteranno “immatricolati con
riserva” (ovvero abbiano una immatricolazione sottoposta a riserva) non
potranno visualizzare a sistema il beneficio assegnato per l’a.a. 2022-2023.

Il beneficio assegnato potrà essere
rinnovato per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi a condizione
che lo studente rispetti ogni anno i requisiti di merito previsti per la
conferma.

La conferma per l'a.a. 2023-2024 dell'"Esonero
parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" per
gli studenti immatricolati e assegnatari del beneficio nell’a.a
2022-2023 è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di rinnovo:

> regolare iscrizione all’anno
accademico 2023-2024 entro i termini e i modi definiti dall’Academic Services;

> conseguimento durante l’anno
accademico di almeno 50 crediti formativi universitari
(CFU) entro il 10 agosto 2023.

Eventuali cambiamenti dei crediti
derivanti da provvedimenti eccezionali verranno qui pubblicati.

Per il conseguimento del numero di crediti
richiesti per la conferma del beneficio dell’esonero parziale dal pagamento del
60% dei contributi NON è previsto l’utilizzo di crediti bonus in aggiunta ai
crediti effettivamente conseguiti dallo studente.

Il possesso dei requisiti verrà verificato
automaticamente dall’Ufficio Fees, Funding and Housing, ma è responsabilità
dello studente verificare se i crediti sostenuti siano effettivamente
registrati al Punto Blu entro le date sopra indicate. Lo studente che dovesse
riscontrare anomalie nella registrazione degli esami sostenuti è invitato a
contattare, entro la data sopra indicata, il desk Academic Services tramite B in touch.

Se lo studente sarà in possesso dei
requisiti richiesti, l’esenzione apparirà al Punto Blu, nella situazione
finanziaria, approssimativamente entro la metà del mese di settembre.

Se lo studente non sarà in
possesso dei requisiti richiesti entro la data sopra indicata, l’esonero
parziale assegnato non potrà essere applicato per l’anno accademico successivo.
Lo studente quindi dovrà provvedere al regolare pagamento dei contributi
accademici previsti per quell’anno accademico. 

La conferma
dell’esonero parziale, per l'anno di corso successivo al primo, per tutta la
durata legale del regolare ciclo di studi, è subordinata al pagamento di tasse
e contributi universitari presso l’Università Bocconi. Per tale motivo
l’esonero parziale non può essere confermato per l’anno accademico successivo
al primo per gli studenti che siano stati assegnatari del beneficio al primo
anno di immatricolazione e che al secondo anno si iscrivano ad un programma di
Double Degree/Joint Degree che comporti l’esonero dal pagamento di tasse e
contributi presso l’Università Bocconi.

A questo
proposito, si specifica che gli studenti immatricolati ai programmi LSE-Bocconi
Double Degree (PPA), Sciences Po-Bocconi Double Degree (PPA) e Yale-Bocconi
Double Degree (IM o M) risultati assegnatari di esonero parziale dal pagamento
del 60% dei contributi accademici per l’a.a. 2022-2023 non potranno confermare
il beneficio per l’a.a. successivo al primo (a.a. 2023-2024).

Attenzione:

Si precisa
che quanto sopra definito non è applicabile agli studenti che NON abbiano
partecipato al concorso “Esoneri parziali dal pagamento del 60% dei contributi
accademici”, ma che abbiano beneficiato dell’esonero del 60%, in uno o più anni
del corso di laurea, eccezionalmente assegnato dall’Università Bocconi e valido
esclusivamente per l'anno accademico di assegnazione.  

Le
disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della
regolamentazione a.a. 2022-2023 relativa alla conferma dell'esonero parziale
dal pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio
nell'a.a. 2022-2023.

Il beneficio
dell’esonero parziale viene revocato nei seguenti casi:

> accettazione,
in qualunque anno di corso, di un ulteriore e/o diverso beneficio di entità
pari o superiore all’esonero parziale assegnato dall’Università Bocconi; si
specifica a questo proposito che nel caso in cui lo studente dovesse
successivamente perdere tale beneficio l’esonero parziale non può essere
ripristinato;

> accertata
non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per
l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio
Fees Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è
stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il totale pagamento
di tasse e contributi dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente
ha beneficiato dell’esonero parziale in conseguenza della documentazione e/o
delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);

> sanzioni
disciplinari superiori alla sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto comminate dall’Università Bocconi: in tal caso la revoca ha
effetto dal momento in cui la sanzione disciplinare viene comminata e comporta
il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti per
la contribuzione ordinaria in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti
definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.

Lo studente
inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad
altra università nel corso dell’anno accademico; in tal caso la decadenza ha
effetto dal momento della rinuncia o del trasferimento e comporta il
pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base
alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and
Housing.

Le disposizioni
sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione
a.a. 2022-2023 relativa alla revoca e decadenza dell'esonero parziale dal
pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio
nell'a.a. 2022-2023.