Il prezzo dell’appeasement
«Vi è stata offerta la scelta tra la guerra e il disonore. Avete scelto il disonore e avrete la guerra». Winston Churchill pronunciò queste parole il 5 ottobre 1938, all’indomani degli Accordi di Monaco, condannando la politica di appeasement adottata dal Governo britannico. Quasi novant’anni dopo, il contesto giuridico è completamente cambiato. Il dilemma di fondo, però, è rimasto lo stesso. Le concessioni offerte in risposta alla coercizione possono ridurre le tensioni nell’immediato, ma non eliminano necessariamente l’incentivo a continuare a esercitare pressioni.
I dazi come strumento geopolitico
I recenti sviluppi nelle relazioni commerciali transatlantiche illustrano bene questo dilemma. Gli Stati Uniti hanno progressivamente trasformato i dazi da strumenti di politica commerciale a strumenti di negoziazione geopolitica. Anziché perseguire gli obiettivi tradizionalmente riconosciuti dal diritto dell’OMC – tra cui contrastare pratiche commerciali sleali e tutelare salute pubblica, ambiente e sicurezza nazionale – i dazi vengono sempre più utilizzati per promuovere obiettivi strategici più ampi, come la sicurezza economica, la politica industriale, la resilienza delle catene di approvvigionamento e la leva geopolitica. I dazi sono così passati dalla periferia del diritto commerciale al centro delle relazioni internazionali contemporanee.
Questa trasformazione ha modificato anche l’equilibrio costituzionale interno degli Stati Uniti. Sebbene la Costituzione attribuisca al Congresso il potere di disciplinare il commercio estero e imporre dazi doganali, la seconda Amministrazione Trump ha fatto ampio ricorso ai poteri dell’esecutivo, in particolare all’International Emergency Economic Powers Act del 1977 (IEEPA), per imporre dazi generalizzati a quasi tutti i partner commerciali. Nel febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’IEEPA non autorizzava l’imposizione di dazi e ha ordinato il rimborso di quelli riscossi illegittimamente. L’Amministrazione ha quindi abbandonato i dazi generalizzati basati sull’emergenza, ricorrendo ad altre basi normative: un utilizzo temporaneo della Section 122 (che autorizza sovrattasse alle importazioni fino al 15% per un massimo di 150 giorni, successivamente anch’essa invalidata dai tribunali), il mantenimento della Section 232 (che consente dazi sulle importazioni considerate una minaccia alla sicurezza nazionale) per misure settoriali e un crescente ricorso alla Section 301 (che autorizza misure commerciali unilaterali contro atti, politiche o pratiche straniere ritenute discriminatorie o irragionevoli). È cambiata la base giuridica, non la funzione strategica dei dazi.
La risposta dell’Unione europea
Anziché insistere sulle conseguenze giuridiche delle misure tariffarie statunitensi, l’Unione europea ha scelto di negoziare un accordo politico con gli Stati Uniti. Il Regolamento (UE) 2026/1455, che dà attuazione a tale intesa, lo presenta come uno strumento per rafforzare il partenariato transatlantico, ripristinare la certezza negli scambi bilaterali e riaffermare l’impegno dell’Unione nei confronti del sistema commerciale multilaterale. Tuttavia, il regolamento concede contemporaneamente un trattamento tariffario preferenziale esclusivamente agli Stati Uniti, nonostante l’assenza di un accordo di libero scambio globale e l’esclusione di settori rilevanti come acciaio e alluminio.
Il regolamento pone quindi una questione fondamentale sotto il profilo dell’OMC. Concedendo preferenze tariffarie esclusivamente agli Stati Uniti, si discosta infatti dal principio della nazione più favorita (MFN) sancito dall’articolo I del GATT. Poiché tali preferenze sono ammesse solo nell’ambito di unioni doganali o accordi di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV del GATT, il fondamento giuridico dell’intesa appare difficilmente conciliabile con il diritto dell’OMC.
Un compromesso che indebolisce il sistema multilaterale
Il paradosso è ancora più evidente. L’Unione europea non si è limitata a negoziare con gli Stati Uniti. Ha modificato il proprio ordinamento giuridico per adattarsi a dazi incompatibili con il diritto dell’OMC e che la stessa Corte Suprema statunitense aveva giudicato illegittimi. Invece di rafforzare la posizione giuridica dalla quale aveva sempre difeso il sistema commerciale multilaterale, l’Unione l’ha indebolita. Premiando la pressione tariffaria unilaterale con un accesso preferenziale al mercato, ha conferito legittimità politica a una strategia tariffaria giuridicamente viziata in entrambi gli ordinamenti.
Questa strategia, inoltre, non ha raggiunto l’obiettivo dichiarato. Lo stesso Regolamento (UE) 2026/1455 prevede la possibilità che il compromesso politico fallisca, attribuendo alla Commissione il potere di sospendere le concessioni qualora gli Stati Uniti si discostino dalla Dichiarazione congiunta. Gli sviluppi successivi hanno confermato tali timori. L’accordo politico non ha impedito agli Stati Uniti di minacciare nuovi dazi. Più recentemente, il presidente Trump ha avvertito che i Paesi europei intenzionati a introdurre imposte sui servizi digitali – formalmente applicabili anche oltre le imprese statunitensi, ma percepite a Washington come rivolte contro le piattaforme digitali americane – sarebbero stati colpiti da nuovi dazi, nonostante l’accordo stesso. Il controllo giurisdizionale ha modificato il fondamento giuridico dei dazi statunitensi, ma non il loro obiettivo strategico.
La lezione di Churchill
La principale sfida al sistema commerciale multilaterale non consiste più soltanto nell’adozione di dazi unilaterali. Risiede anche nella disponibilità di altre potenze commerciali ad adattare i propri ordinamenti giuridici per accoglierli. Se preservare la stabilità nel breve periodo richiede deroghe ai principi fondamentali del diritto dell’OMC, il costo di lungo periodo potrebbe superare i benefici immediati.
L’avvertimento di Churchill non era rivolto ai giuristi del commercio internazionale. Eppure, coglie una lezione destinata a restare valida anche per il diritto economico internazionale. L’appeasement può acquistare una stabilità temporanea. Raramente elimina l’incentivo a continuare a esercitare pressioni. Come concluse Churchill il 5 ottobre 1938: «Vi è stata offerta la scelta tra la guerra e il disonore. Avete scelto il disonore e avrete la guerra».