Il corporate purpose alla prova della realtà
Il dibattito sul “corporate purpose” – ossia la facoltà, opportunità o addirittura obbligo – che un’impresa enunci proprie finalità e valori anche oltre la massimizzazione del valore per gli investitori e dia informazioni, ove possibile anche quantitative, sul loro perseguimento, ha subito se non una completa inversione, almeno una battuta di arresto, una pausa di riflessione. Solo pochi anni fa vi era una certa convergenza di voci – da associazioni di imprese ad esponenti dei maggiori fondi di investimento, da codici di autodisciplina a studiosi – a favore del perseguimento di finalità ampie, comprensive degli interessi di numerosi ed eterogenei stakeholders, ispirate da obiettivi “ESG/DEI” su ambiente, diritti umani e inclusione. La legislazione europea si stava muovendo in questo senso, con una serie di iniziative che spaziano da obblighi informativi su queste metriche sino a veri e propri doveri di condotta. Oggi, al contrario, in Europa emergono le difficoltà e i costi di disciplinare in modo ordinato la materia, che smorzano l’entusiasmo regolatorio; il governo USA ha invece ingaggiato una battaglia con queste tendenze, considerate inefficienti e politicamente ostili; mentre la Cina e più in generale alcuni paesi asiatici stanno aprendo la porta ad approcci più strutturati e vincolanti.
Una questione antica, resa urgente dal presente
Il bilanciamento tra obiettivi economico-finanziari delle imprese e loro ruolo sociale è forse uno dei più risalenti nel diritto e nella pratica degli affari. Se ne trovano tracce in scritti e controversie tra mercanti medievali e, almeno dall’inizio del XX secolo, ha occupato, con alterne fortune dei due schieramenti, aule di tribunale, dibattiti assembleari e pagine di giornali. Dato l’enorme potere delle multinazionali in particolare tecnologiche e le profonde disuguaglianze contemporanee, il problema diviene scottante.
Corporate purpose: tra strategia manageriale e norma giuridica
Non vorrei però entrare tanto nel merito dei diversi approcci, quanto offrire una breve riflessione sulle ragioni per le quali questo dibattito appare spesso fumoso e inconcludente. Non si tratta, infatti, solo di motivi legati alle contrapposte posizioni politiche, o almeno ai diversi sistemi valoriali, che si confrontano, bensì anche a questioni di metodo troppo spesso ignorate.
Innanzitutto, occorre una più rigorosa distinzione tra quella che potremmo definire una prospettiva aziendalistica e manageriale, da una giuridica. Nella prima, il dover essere è guidato da considerazioni economiche: e allora il corporate purpose, pur senza certo dimenticarne la dimensione etica, diviene innanzitutto scelta strategica, opportunità di affari, strumento per fronteggiare rischi individuali e sistemici, elemento di cultura organizzativa, metro di valutazione del successo sostenibile in senso ampio. Quando però si intende calare questi concetti in uno schema normativo, caratterizzato da doveri imperativi, emergono difficoltà non solo perché la forza della legge carica ogni scelta di una maggiore gravità e rigidità, ma anche per l’esigenza di definizioni e parametri chirurgicamente precisi, capaci di fondare diritti e doveri, imputare responsabilità, definire facoltà e gradi di libertà. A ben vedere, la fortuna della società per azioni è stata anche assicurata dal fatto di essere uno strumento più neutro di quanto comunemente si pensi quanto ai suoi fini, che emergono, variabili, dal confronto tra gli attori societari: più che fissare un obiettivo puntuale, la legge si preoccupa di dettare come questo confronto debba avvenire e di porre limiti a condotte abusive e inefficienti, inique o distorsive del mercato. Non può allora sorprendere una certa insofferenza dei giuristi e del diritto rispetto a formule magari efficaci e relativamente chiare sul piano manageriale, ma inevitabilmente incerte quando si tratta di sanzionare o imporre specifici comportamenti che richiedono certezza e prevedibilità. Formule che, allora, da molti vengono viste come poco utili nella migliore delle ipotesi, e pericolose nella peggiore. E infatti, nell’ordinamento inglese, dove da ormai vent’anni la legge stessa impone agli amministratori di tenere conto – accanto agli azionisti – di un’ampia schiera di portatori di interesse (dai lavoratori alle comunità locali, dai fornitori all’ambiente), non si sia registrato essenzialmente nemmeno un caso in cui un giudice abbia affermato una violazione dei vertici aziendali per non aver “sufficientemente” considerato tali diversi interessi.
La dimensione nazionale del diritto e i limiti di un approccio globale
Vi è poi un altro elemento di complessità. Un certo atteggiamento “globalista” – in ritirata con il riemergere di interessi nazionali e le pericolose crepe delle organizzazioni e della comunità internazionali – tende a trascurarlo, ma il diritto mantiene una dimensione fortemente nazionale. Anche nel sistema federale per antonomasia, gli USA, il diritto societario è materia statale e, sebbene le differenze siano parziali, ognuno dei cinquanta stati prevede un diverso regime, come mostra la recente competizione per attrarre società tra Delaware, Texas e Nevada. È allora evidente che uno stesso principio, una stessa formula può avere ricadute assai diverse a seconda della geografia. Scontare il disallineamento tra aspirazioni sulle funzioni del capitalismo più o meno condivisibili, ma comunque transnazionali, ed esigenze pratiche della giustizia, che incide su uno specifico territorio e tradizione, porta spesso confusione e scarsa incisività.