Fin dove arriva la legge penale?
Può uno Stato punire una persona per un fatto commesso all’estero, se quel fatto è vietato dalla legge nazionale, ma è lecito nel Paese in cui è stato realizzato?
La domanda può sembrare teorica. In realtà, ha importanti risvolti pratici. Si pensi, ad esempio, ai cittadini italiani che, nel desiderio di avere un figlio, si recano all’estero per ricorrere alla maternità surrogata: una tecnica di procreazione medicalmente assistita vietata in Italia, ma ammessa e regolata in altri ordinamenti. Di recente, il legislatore italiano è intervenuto per punire espressamente queste condotte, con l’obiettivo dichiarato di rendere la maternità surrogata un “reato universale”.
Punizioni oltre confine
Il problema, però, non riguarda solo la maternità surrogata. In passato, molte donne irlandesi si sono recate nel Regno Unito per abortire quando in Irlanda l’interruzione di gravidanza era proibita dalla legge. Qualcosa di analogo accade ancora oggi in Italia, dove, nonostante gli interventi della Corte costituzionale sul fine vita, pazienti affetti da patologie irreversibili continuano a rivolgersi a cliniche svizzere per accedere a forme di assistenza al suicidio non consentite o non accessibili nel nostro Paese. In tutti questi casi, l’interrogativo è sempre lo stesso: può la legge penale di uno Stato applicarsi a fatti commessi all’estero, quando quei fatti sono leciti nel Paese in cui vengono realizzati?
Un argomento a favore dell’estensione della legge penale oltre i confini nazionali è facile da intuire: se bastasse un viaggio all’estero per sottrarsi a un divieto posto dalla legge nazionale, il diritto penale rischierebbe di essere facilmente eluso. Lo Stato ha dunque un interesse evidente a impedire che condotte ritenute tanto gravi da meritare una pena secondo la legge italiana siano compiute impunemente altrove.
Il dovere di obbedienza contrasta con la democrazia
Questa ragione, però, non basta a giustificare l’estensione del potere punitivo dello Stato oltre i propri confini. Pretendere che il cittadino debba obbedire sempre e ovunque alle leggi penali del proprio Stato significa presupporre un incondizionato dovere di obbedienza del cittadino verso lo Stato. Questa concezione può forse conciliarsi con uno Stato autoritario, che concepisce il rapporto tra individuo e autorità come un rapporto tra suddito e sovrano. Sembra assai meno plausibile in una democrazia liberale, pluralista e secolare, nella quale quel rapporto è rovesciato: non sono le persone a esistere per lo Stato, ma è lo Stato a esistere per tutelare e proteggere le loro libertà.
La questione può essere guardata anche da un’altra prospettiva. Quando uno straniero si trova in Italia, nessuno dubita che sia tenuto a rispettare i divieti posti dalla legge italiana. Allo stesso modo, il cittadino italiano che si trova all’estero dovrebbe poter orientare la propria condotta guardando anzitutto alla legge del luogo in cui si trova.
Il principio della doppia incriminazione
È qui che assume rilievo il principio della doppia incriminazione. In base a questo principio lo Stato può punire una condotta commessa all’estero solo se quella condotta è considerata reato anche nel Paese in cui è stata realizzata. Naturalmente, il principio può conoscere eccezioni. Vi sono condotte talmente gravi da giustificare l’intervento dello Stato anche oltre i confini nazionali: crimini contro l’umanità, gravi violazioni dei diritti fondamentali, atti che minacciano la sicurezza dello Stato. In questi casi, la gravità del fatto può giustificare l’applicazione della legge penale nazionale anche a fatti commessi all’estero. Ma si tratta, appunto, di eccezioni, non della regola.
Il discorso è diverso per le condotte che sono oggetto di valutazioni profondamente divergenti nelle moderne società democratiche, come surrogazione di maternità, aborto o eutanasia, ma anche prostituzione, consumo di stupefacenti o gioco d’azzardo. In questi casi, il fatto che uno Stato abbia scelto di vietare una certa condotta non basta, da solo, a giustificare la pretesa di punire chi l’abbia realizzata in un Paese che ha compiuto una scelta diversa, consentendo e non punendo quella stessa condotta.
Richiedere la doppia incriminazione significa prendere sul serio il pluralismo: riconoscere che ordinamenti diversi possono dare risposte diverse a questioni morali e giuridiche complesse. Significa ammettere che, di regola, l’autorità della legge penale si arresta ai confini dello Stato. E significa prendere sul serio un principio fondante delle democrazie liberali: il diritto penale non può trasformarsi in uno strumento di controllo dello Stato sui cittadini, ma deve restare l’ultima risorsa per tutelare diritti e libertà individuali.