Un diritto è per sempre. O almeno per 95 anni
Due recenti avvenimenti forniscono un chiaro esempio della policy comunitaria corrente in materia di copyright. Il 16 luglio 2008 la Commissione europea ha dichiarato invalide ai sensi del diritto della concorrenza una serie di condizioni che sono tipicamente contenute negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca firmati dalle società di gestione collettiva dei diritti aderenti alla Cisac (la "Confederazione Internazionale delle società di autori e compositori", di cui fa parte anche la Siae).
Le disposizioni che devono essere eliminate riguardano le restrizioni per gli autori nell'aderire alle società di uno stato membro diverso da quello di cui sono cittadini e le restrizioni territoriali che impediscono alle società di gestione collettiva di offrire licenze per uso commerciale del loro repertorio a soggetti che operino all'esterno del territorio nazionale. In sostanza, autori e operatori commerciali diventano liberi di rivolgersi alla società che più ritengono soddisfare le loro esigenze. Porta la stessa data, 16 luglio 2008, la proposta di direttiva della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio che riguarda la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. In particolare, le modifiche estenderebbero i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi dagli attuali 50 anni dalla pubblicazione a 95 anni. Sebbene i considerando della proposta di direttiva cerchino una giustificazione nell'allungamento della vita degli artisti, interpreti ed esecutori e nella necessità di mantenere un incentivo alla creazione dei fonogrammi in un momento storico in cui la pirateria online continua a danneggiare l'industria fonografica, la proposta sembra più che altro rispondere all'analoga estensione approvata circa un decennio fa negli Stati Uniti, quando il Copyright Term Extension Act ha portato a 95 anni la durata della protezione per i corporate works (opere create dai dipendenti, i cui diritti si trasferiscono in capo al datore di lavoro, che è, nella maggioranza dei casi, una società). La proposta di estensione dei diritti connessi al diritto d'autore è l'elemento portante di un più ampio piano di revisione del diritto d'autore nella società dell'informazione che va sotto il nome di "forward looking package" e che è stato reso pubblico in contemporanea con la proposta di direttiva.
Può sorgere il dubbio che vi sia una carenza di coordinamento in materia di copyright nell'attività delle direzioni generali ricordate. Per un verso, infatti, la Dg mercato interno pare continuare l'opera di consolidamento del mercato comunitario tramite il rafforzamento delle privative, rincorrendo, come nel caso dell'estensione del termine di protezione per i diritti connessi, le scelte legislative operate negli altri ordinamenti. Ciò innesca, peraltro, un meccanismo (che potrebbe essere definito di concorrenza regolatoria) in virtù del quale, a fronte della scelta di un ordinamento di rafforzare la tutela, anche gli altri opereranno la medesima estensione, al fine di usufruire anch'essi delle royalty per un più lungo periodo. Per altro verso, la Dg concorrenza pare sempre più intenzionata a rafforzare la concorrenza all'interno del mercato comunitario e in tal senso devono essere lette non solo la decisione prima ricordata, ma anche le precedenti pronunce volte a "liberalizzare" il settore della gestione collettiva dei diritti. In realtà, le iniziative dello scorso 16 luglio ben si raccordano. Se entrambe avranno esito positivo, infatti, il risultato consisterà in un maggior grado di liberalizzazione di un regime che, però, si presenta come sempre più fortemente proprietario.