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Tributi: ok, la mediazione e' giusta

, di Stefania Boffano - lecturer del Dipartimento di studi giuridici della Bocconi
nel settore, lo strumento introdotto nell'aprile 2012 sembra dare i suoi frutti. Milletrecento le istanze presentate nei primi 4 mesi in Lombardia

Un settore nel quale la mediazione sembra dare risultati soddisfacenti è quello delle liti tributarie.

Stefania Boffano

Dal 1° aprile 2012 è obbligatorio esperire un tentativo di mediazione sugli atti inferiori a 20.000 euro, emessi dall'Agenzia delle Entrate, prima del ricorso al giudice tributario. Secondo i dati diramati dalla Direzione regionale della Lombardia, in questa regione nei primi 4 mesi dall'avvio dell'istituto sono state presentate quasi 1.300 istanze di mediazione. Di queste ne sono state trattate 220 e il 90% si è concluso positivamente. La mediazione tributaria si inserisce nel solco della deflazione del contenzioso in materia tributaria e si affianca ad altri istituti già esistenti, quali l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, il ravvedimento operoso, progressivamente introdotti nell'ordinamento tributario italiano per snellire la mole processuale che incombe sulle commissioni tributarie. Essa è diversa dalla mediazione civile e commerciale, su cui si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale. Al di là dello stesso nomen iuris adoperato dal legislatore, infatti, la mediazione tributaria è una soluzione della controversia in sede amministrativa: l'istituto infatti obbliga l'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo a riesaminarlo, valutando anche l'ipotesi di un accordo con il contribuente. La configurabilità della soluzione conciliativa viene valutata da un soggetto mediatore non nel senso classico del temine, ossia terzo rispetto ai litiganti, ma appartenente alla stessa struttura amministrativa, benchè diverso da quello che ha emesso l'atto e che ne cura l'istruttoria (si tratta dell'Ufficio legale della Direzione provinciale o della Direzione regionale). Un elemento di contiguità tra le due mediazioni era costituito, prima della sentenza della Corte Costituzionale, dalla obbligatorietà. L'obbligatorietà, nella mediazione tributaria, costituisce una sfida rispetto agli altri strumenti deflativi già presenti nell'ordinamento tributario, affidati alla mera iniziativa del contribuente o dell'Agenzia delle entrate. Attraverso la coattività infatti prende corpo un procedimento istituzionalizzato di autotutela, finora carente nel nostro ordinamento, che impone all'Amministrazione di valutare immediatamente l'eventuale incertezza delle questioni controverse e il grado di sostenibilità della pretesa, salvaguardando il principio di economicità dell'azione amministrativa.Il malcontento legato all'onere che viene addossato al contribuente viene smorzato dal vantaggio di ottenere un termine breve di risposta da parte dell'Amministrazione (90 giorni dall'istanza) e la riduzione delle sanzioni amministrative al 40% delle somme irrogabili. Gli ordini professionali, compresa l'avvocatura, si stanno dimostrando pienamente favorevoli alla mediazione tributaria, come attestano le numerose convenzioni stipulate a livello locale e il recente protocollo d'intesa che l'ordine forense ha siglato con l'Agenzia delle entrate, in cui si impegna a far funzionare l'istituto, favorendone la conoscenza e la diffusione tra i suoi associati. Critiche all'istituto provengono invece dall'organo di autogoverno dei magistrati tributari, il quale taccia di incostituzionalità l'istituto per mancanza della terzietà del mediatore e dubita che la deflazione del contenzioso si possa effettivamente realizzare.