Se il non profit va a braccetto del commerciale
L'approvazione dei decreti attuativi del D.Lgs 155/06 ha completato l'iter normativo che ha sancito l'esistenza e l'operatività dell'impresa sociale nel nostro ordinamento. Non si tratta di un nuovo istituto, ma di una veste giuridica che porta con sé una nuova e complessa disciplina, frutto in parte di norme che disciplinano gli enti commerciali e di alcune norme di raccordo create appositamente dal legislatore. L'aspetto più innovativo dal punto di vista giuridico è rappresentato dal superamento della rigida dicotomia fra enti del libro I ed enti del libro V del codice civile, consentendo in tal modo di coniugare, in un unico veicolo, l'aspetto imprenditoriale con quello sociale.
Di certo, il potenziale dell'impresa sociale è rilevante, soprattutto considerato nell'ottica di una decisa accelerazione allo sviluppo dell'attività commerciale nel settore non profit finalizzata a supportare iniziative che abbiano scopi di pubblica utilità.
È necessario rappresentarsi un nuovo tipo d'impresa, concepita e condotta come una qualsiasi impresa commerciale, ma capace di porsi obiettivi diversi da quelli del profitto e in grado di rivolgersi totalmente alla risoluzione di problemi sociali. Di conseguenza un imprenditore che intenda investire in un'impresa sociale contribuirà a creare un'azienda che lavora, e continuerà a lavorare in futuro, perseguendo il suo obiettivo sociale in favore di un numero sempre crescente di soggetti. Nell'attuale crisi economica e flessione dei consumi, le potenzialità dell'impresa sociale potrebbero essere utilizzate in maniera efficace, provando a strutturare meccanismi in grado di porre il capitale privato in contatto con l'impresa sociale e sperimentare soluzioni innovative per il finanziamento di queste iniziative con finalità di interesse generale.
Provando ad immaginare scenari concretamente operativi, l'idea che possa costituirsi un fondo di private equity in cui il 90% sia investito in comuni investimenti finanziari e il restante 10% in imprese sociali (come ha ipotizzato Giorgio Fiorentini nel suo articolo di marzo) rappresenta un'ipotesi percorribile. Altrettanto interessante potrebbe essere la costituzione di una società per azioni che crei al suo interno un patrimonio separato da destinare a finanziare le imprese sociali. Sulla scia di questa riflessione, l'intento potrebbe essere quello di favorire l'adozione di strumenti di sostegno economico, finanziari e, perché no, fiscali a sostegno dell'impresa sociale in modo che possa assumere il ruolo di strumento per la gestione della crisi. Si pensi alla creazione di appositi sistemi di finanza agevolata oppure di meccanismi che incidano sul costo del lavoro in modo da garantire l'assorbimento di lavoratori altrimenti posti in mobilità.
Bisognerà allora puntare al riconoscimento dell'impresa sociale quale protagonista del sistema socio economico e sostenere questo nuovo veicolo affinché possa operare sul mercato a fianco delle tradizionali imprese commerciali. L'intento dovrebbe essere quello di stimolare la partecipazione nelle imprese sociali di imprenditori tradizionalmente legati ad attività commerciali, favorire la devoluzione di parte dei profitti a imprese sociali da parte di aziende già attive nell'ambito della Csr, incentivare le fondazioni a creare fondi di investimento dedicati esclusivamente all'imprenditoria sociale, favorire il coinvolgimento di grandi organizzazioni internazionali nel finanziamento di programmi di sviluppo di attività con finalità di interesse generale.
Per concludere, anche se alcuni aspetti di questa disciplina normativa dovranno essere meglio calibrati sulle reali esigenze degli enti senza scopo di lucro che operano in questo ambito, bisognerà lavorare affinché il concetto di imprenditorialità venga metabolizzato all'interno del terzo settore e si possa finalmente realizzare il connubio che unisce impresa e finalità sociale.