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L’Europa della sicurezza vuole una banca dati del dna

, di Elisa Stefanini - professore a contratto di diritto pubblico alla Bocconi
Il nostro paese non ce l’ha e non può aderire agli sforzi di coordinamento nella lotta a terrorismo e immigrazione clandestina

Il 4 luglio 2006, l'allora ministro dell'interno, Giuliano Amato, aveva dichiarato l'intenzione di aderire al Trattato di Prüm, firmato il 27 maggio 2005 tra sette paesi dell'Unione europea (Belgio, Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria), volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta a terrorismo, immigrazione clandestina e criminalità internazionale, attraverso lo scambio automatizzato di impronte digitali, dati genetici e informazioni sull'immatricolazione dei veicoli. Tuttavia, a distanza di quasi tre anni, l'adesione non si è ancora perfezionata, in quanto tale sistema implica l'esistenza e il funzionamento negli stati aderenti di una banca nazionale del dna a uso forense, di cui il nostro paese, a differenza della maggior parte degli stati europei, non si è ancora dotato.

Non solo. Il nostro ordinamento registra anche una grave e ormai più che decennale lacuna normativa in materia di accertamenti personali coattivi, in quanto, a seguito della famosa pronuncia della Corte costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 224, comma 2, c.p.p., ritenuto inidoneo a soddisfare la riserva assoluta di legge in materia di libertà personale imposta dall'art. 13 della Costituzione, non è possibile l'esecuzione di prelievi di materiale biologico senza il consenso dell'interessato. Tali lacune compromettono l'efficacia dell'attività investigativa svolta dalle forze dell'ordine e impediscono al nostro paese di allinearsi agli altri stati europei nella lotta alla criminalità sia nazionale che transnazionale, ancor più in considerazione del progetto di trasposizione del Trattato di Prüm nel sistema giuridico dell'Unione europea. Eppure iniziative legislative in tal senso non sono mancate, come il disegno di legge approvato il 30 ottobre 2007 dal secondo governo Prodi, su cui anche il garante per la privacy aveva espresso un parere complessivamente favorevole, e altri progetti presentati nel corso della nuova legislatura, tra cui si segnala una proposta del Senato, recentemente approvata con modificazioni dalla Camera (il 6 maggio scorso), che prevede sia l'adesione al Trattato di Prüm e l'istituzione della banca del dna, sia la modifica al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale. Tuttavia, tale progetto presenta alcuni profili di criticità, con particolare riferimento all'ampiezza del novero dei soggetti passibili di essere sottoposti a prelievi coattivi, che arriva a comprendere anche persone diverse dall'imputato, nonché alla durata massima di conservazione dei profili genetici e dei campioni biologici, fissata rispettivamente in 40 e 20 anni, tempi ritenuti dal garante della privacy di dubbia conformità rispetto al principio per cui i dati personali andrebbero conservati solo per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita. Se, dunque, la scelta dei casi e modi dell'inserimento dei profili genetici individuali nella banca del dna richiama la questione della ricerca di un corretto "equilibrio tra due diritti fondamentali: la garanzia di sicurezza e il diritto alla libertà individuale e collettiva del cittadino" (F. Pizzetti, Il Sole 24 Ore, 17/9/2006) e rappresenta la chiave di volta in questo bilanciamento, si può dire che la scelta italiana si collocherebbe in una posizione intermedia nel ventaglio delimitato dai poli libertà-sicurezza.Scelta che differenzierebbe il nostro paese da altre esperienze, come quella inglese, in cui la legge consente una schedatura perpetua degli individui, anche dopo il proscioglimento da ogni accusa, ragione per cui è già stata oggetto di censura in una recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo.