Giustizia civile, non basta ripensare il processo
Se appare fin superfluo sottolineare il (lungo) momento di crisi della giustizia civile, dove per crisi si deve innanzitutto intendere un plesso inestricabile di inefficienza e arretratezza della macchina burocratica e progressivo svilimento della funzione del cosiddetto ceto forense, nondimeno è opportuno soffermarsi sul metodo che si è creduto di privilegiare per il miglioramento dello status quo.
Il metodo perseguito è stato ancor di recente quello della novellazione progressiva delle leggi processuali. In altri termini, pur nella consapevolezza che non fosse sufficiente a risolvere il problema, si è pensato che una serie di decisi interventi legislativi volti alla modificazione del "rito", cioè del procedimento idoneo a condurre il più celermente possibile alla formazione della sentenza e alla sua irretrattabilità, si rivelasse come lo strumento primus inter pares con cui rispondere alla diffusa domanda per una giustizia civile più efficiente. Vediamone le implicazioni.
La prima, più evidente, è quella della traduzione iure positivo dell'aspirazione programmatica della Costituzione alla ragionevole durata del processo. Sul modello del processo laburistico del 1973, le recenti riforme della cognizione ordinaria hanno palesato un marcato ritorno al principio di preclusione. Una concentrata e incalzante trattazione e istruzione della causa può senza dubbio ridurre i tempi di definizione del thema decidendum, ma non certamente quelli dell'effettiva decisione, che invece incontra l'assegnazione al giudice istruttore, divenuto organo decidente, di un irrealistico numero di liti da definire in tempo.
Le riforme del rito, non accompagnate da un intervento strutturale a ampio raggio sul settore giustizia, non solo non raggiungono lo scopo prefisso, ma rischiano di creare ulteriori problemi. Una riduzione in tempi stretti dell'esercizio del diritto di difesa può sì rendere ragionevole la durata del processo, ma può altrettanto condurre a sentenze ingiuste. Non solo, la parte soccombente sarà più incentivata a appellare la sentenza, comunque ottenuta in tempi "irragionevoli", procrastinando l'irretrattabilità della decisione. Per non dire dell'incertezza generata negli operatori dalle continue riforme di una parte del Codice di procedura civile che invece dovrebbe dettare regole certe.
Proprio questa continua incertezza interpretativa, derivante dalla stratificazione di riforme processuali sul "rito" rischia di portare all'allontanamento del processo civile dalla sua funzione essenziale, di strumento di attuazione del diritto violato nel dialogo efficace tra i soggetti della lite.
Si dimentica che il codice vigente rimane nel suo impianto generale un buon codice, un buon sistema da perfezionare solo come bisogno di adeguamento alle esigenze attuali. La difficile vita quotidiana del processo societario, frutto anch'esso di una recente e tecnicamente infelice riforma che vede l'eliminazione della presenza attiva del giudice istruttore, denota in definitiva che proprio la direzione del giudice fin dall'inizio del processo, lungi dal potersi considerare un retaggio dell'autoritarismo proprio del periodo della promulgazione del Codice, segna un momento centrale della conduzione della lite delle parti e tra le parti. E lo "sforzo" del giudice istruttore deve essere proprio quello di modulare l'iter della cognizione con quella elasticità necessaria e funzionale alla ravvisata complessità della lite. Il tutto insieme a una concreta assunzione di responsabilità dei difensori.
Questa può essere una via da seguire per una definitiva riforma della cognizione ordinaria, idonea a garantire un efficace esercizio del diritto di azione e di difesa nel quadro di una durata ragionevole della vicenda processuale. Ma non senza una contestuale ridefinizione della disciplina delle professioni legali e un deciso investimento finanziario per un pilastro vitale della Repubblica.