A chi conviene l'immunita' temporanea
Non tragga in inganno l'apparente universalità del titolo "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza". La legge n. 51 del 2010 non si occupa dei diritti difensivi di chiunque sia sottoposto a procedimento penale, ma solo della posizione di alcuni imputati eccellenti. Per l'imputato-presidente del Consiglio, "ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo", anche preparatoria o consequenziale all'esercizio di "una o più delle prerogative previste dalle leggi o dai regolamenti", costituisce "legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali", e dunque causa il rinvio del processo. E analogo trattamento di riguardo è riservato agli imputati-ministri.
Qualcuno forse ricorderà che la legge venne approvata di gran carriera, con il ricorso a due voti di fiducia, all'indomani della dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale del "Lodo Alfano", il provvedimento che riproponeva la sospensione dei processi penali per le più alte cariche dello Stato già prevista dal "Lodo Schifani", a sua volta censurato dal Giudice delle leggi. Due bocciature per la stessa ragione: non è consentito al legislatore ordinario alterare il sistema normativo dettato dalla Carta fondamentale in tema di prerogative degli organi costituzionali. Il titolare di una carica istituzionale, qualunque essa sia, è soggetto alla legge come tutti gli altri cittadini; per essere legittima, una deroga a questo fondamentale principio dovrebbe essere espressamente prevista nella stessa costituzione. Nell'attesa di rimaneggiare le norme costituzionali (è stato infatti prontamente presentato il "Lodo Alfano costituzionalizzato"), il Parlamento ha allora pensato di aggirare l'ostacolo attraverso il congegno del legittimo impedimento. Non una sospensione tout court dei processi collegata alla carica, ma il rinvio delle udienze grazie al riconoscimento ex lege del valore di impedimento assoluto a tutti gli impegni dell'imputato. Ma la fretta non sempre aiuta e così anche l'ultima invenzione legislativa è finita, in parte, sotto la scure della Consulta, che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che pretendeva di rendere incontrollato il differimento, impedendo al giudice qualsiasi verifica sull'impedimento "continuativo" attestato dalla Presidenza del Consiglio.Benché depurata dell'illegittimo automatismo, la legge continua comunque a produrre sostanzialmente gli stessi effetti. La vaghezza della formula utilizzata per giustificare il rinvio delle udienze è tale da far rientrare nel catalogo dei motivi di impedimento praticamente tutti gli impegni, istituzionali e non, del membro dell'esecutivo, e finisce così per connotare il meccanismo come una vera e propria esenzione dal giudizio, per tutta la durata della carica. Ed è proprio questo il punto sul quale il referendum chiede ci si esprima: si vuole mantenere, per il premier e i suoi ministri, il privilegio della temporanea immunità dalla giurisdizione penale? Chi sostiene che la regola serva a proteggere il "sereno svolgimento delle funzioni istituzionali" alimenta in realtà un equivoco. Non solo perché il rinvio del processo, di per sé, non può assicurare alcuna tranquillità all'imputato (casomai il contrario, visto che il passare del tempo rende inevitabilmente più problematica la sua difesa), ma soprattutto perché le funzioni istituzionali, qui, non c'entrano affatto. I processi che vengono sospesi grazie alla legge, infatti, non sono quelli relativi a reati commessi dal governante nell'esercizio delle sue funzioni (i quali, effettivamente, potrebbero creare un indebito condizionamento all'attività di Governo, e non a caso la costituzione assoggetta alla condizione della preventiva autorizzazione del tribunale dei Ministri), ma quelli per delitti comuni. La serenità che si vorrebbe assicurare al membro del governo è dunque di carattere solo personale, né più né meno di quella che potrebbe conseguire alla positiva soluzione di una vicenda giudiziaria che riguarda un parente, o alla protezione del patrimonio personale o della famiglia. Anche di questo, allora, si dovrebbe preoccupare il legislatore?