Terrorismo internazionale, pro e contro delle black list
Attentati come quelli dell'11 settembre oppure di Madrid richiedono una capillare organizzazione, una lunga preparazione e ingenti risorse economiche. Forte di questa convinzione il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha emanato, a scopo preventivo, l'istituzione di apposite black list nelle quali vengono iscritti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, sospettati di finanziare il terrorismo e i cui beni vengono bloccati. Con una serie di implicazioni giuridiche di non facile soluzione.
Di questo tema si è discusso venerdì 29 giugno, all'Università Bocconi, nell'incontro "Il contrasto al finanziamento del terrorismo: black list e strumenti di ricorso", moderato da Arianna Vedaschi, associato di Diritto pubblico comparato alla Bocconi, con la partecipazione di Armando Spataro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e Giorgio Sacerdoti, ordinario di Diritto internazionale alla Bocconi, membro dell'Organo di appello del Wto di cui è anche stato presidente nel 2007/2008, già vicepresidente del Comitato Ocse sulla lotta alla corruzione internazionale.
"L'Onu si è reso conto che nella lotta al terrorismo non sono importanti solo gli strumenti di polizia e quelli giudiziari", ha detto Sacerdoti, "ma anche quelli finanziari, come appunto le black list, che risalgono addirittura al 1999, anche se sono stati applicati con maggior rigore dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Naturalmente", ha proseguito il professore della Bocconi, "molte società o persone incluse negli elenchi del Consiglio di sicurezza si sono appellate in sede europea, come nel caso Kadi in Olanda, contro il blocco dei beni con risultati alterni ma ponendo un serio problema di legittimità".Un problema di mancanza di garanzie costituzionali su cui si è soffermato Armando Spataro, impegnato sui temi del terrorismo dalla fine degli anni '70 e a capo della Procura antimafia dal '91 al '98. "Sono molto critico verso queste forme di contrasto perché non bisogna mai cedere sul fronte delle garanzie. Le indagini condotte in questi anni hanno dimostrato che anche in caso di grossi attentati come quelli di Madrid e di Londra non esistevano forme di finanziamento sofisticate con ricorso al sistema bancario", ha detto il magistrato, "ma si trattava di gruppi che si alimentavano attraverso piccole somme di denaro raccolte con traffici di stupefacenti, estorsione ed evasione fiscale. L'attentato del 2001 a New York è stato un'eccezione in questo senso, vista la lunga preparazione che ha richiesto. Il sistema delle black list e delle altre forme di contrasto connesse", ha continuato Spataro, "non serve e produce danni perché priva gli imputati dei diritti, come il caso Guantanamo".