Scambio di informazioni: scenari e possibili sviluppi
Assistenza amministrativa e scambio di informazioni in materia fiscale negli ultimi anni sono divenuti gli obiettivi prioritari nelle agende politiche dei governi degli Stati industrializzati e delle organizzazioni internazionali. A causa dell'attuale crisi finanziaria e della necessità di recuperare le basi imponibili migrate all'estero, il diritto tributario internazionale ha vissuto un'evoluzione senza precedenti.
Siffatti mutamenti globali costituiscono lo scenario e la imprescindibile premessa entro cui sono intervenute le modifiche legislative della cd. "voluntary disclosure" (legge 15 dicembre 2014, n. 186), in quanto soltanto un efficace scambio di informazione consente ad uno Stato nazionale quale l'Italia, di introdurre convincenti ed efficaci strumenti di ravvedimento spontaneo.
Ne consegue che le vigenti norme della voluntary disclosure vanno inquadrate nell'ambito dei lavori di organizzazioni internazionali, quali l'OCSE, il G20 e il Global Forum on Transparency and Exchange of information. Ed infatti, negli ultimi anni la comunità internazionale degli Stati ha riconosciuto l'importanza del cd. "standard" internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni, contenuto all'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE nella versione del 2005, come modificato nel 2012, e nel Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters del 2002, introducendo così le premesse per un sistema integrato di scambio di informazioni, e quindi di controlli, in ambito fiscale.
In questo quadro si è inserita la direttiva 2011/16/UE, che intende migliorare la collaborazione tra Stati membri per ovviare agli effetti negativi sul mercato interno della crescente globalizzazione introducendo regole più precise e un ambito di applicazione più ampio. Con decreto legislativo n. 29 del 4 marzo 2014, in vigore dal 1° aprile 2014, è stato disposto in Italia il recepimento di tale direttiva. Con tali norme è stato istituito l'ufficio centrale di collegamento che dovrà presiedere allo scambio con le altre amministrazioni.
Da tali norme risulta evidente l'obiettivo di intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli Stati membri responsabili della cooperazione amministrativa. L'identificazione di un unico ufficio centrale responsabile dei contatti - in sostituzione delle amministrazioni a livello centrale – consentirà di agevolare e lo scambio di informazioni e renderlo più veloce ed effettivo.
Nel frattempo, la direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva 2014/107/Ue che estende lo scambio automatico d'informazione fra i paesi europei ai saldi dei conti e dei dossier titoli nonché all'ammontare dei dividendi, interessi e corrispettivi di vendita dei titoli, assorbendo, eventuali informazioni dovute in base alla direttiva 2003/48/CE (cosiddetta "direttiva risparmio"). Da ultimo, come noto, Italia e Svizzera hanno concluso Protocollo che modifica l'art 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra i due Stati che potenzia lo scambio di informazioni fra di essi.
Contestualmente a queste modifiche a livello nazionale e comunitario si è venuta consolidando anche, a livello internazionale, l'esigenza di definire uno standard tecnico comune di comunicazione. Il 17 gennaio 2014 il Comitato Affari Fiscali dell'OCSE ha approvato il «Common Reporting Standard» (CRS), contenente lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie, sviluppato in seno all'OCSE e al G20, in collaborazione con l'Unione europea. Il documento si compone di due parti. La prima contiene l'introduzione allo standard e la seconda il testo del «Model Competent Authority Agreement» (CAA) e del «Common Reporting and Due Diligence Standard» (CRS).
In conclusione si sono creati i presupposti per una espansione " a rete" del flusso di informazioni tra Stati e quindi la questione che inizia a prospettarsi è come questa incrementata capacità di controllo possa rispettare fondamentali diritti di privacy dei cittadini, privacy intesa non come libertà dai controlli, ma come diritto a conoscere quali soggetti e con quali modalità gestiscono dati economici di notevole sulla sfera della persona.