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Falso in bilancio: la vera punizione e' il processo

, di Melissa Miedico - professoressa associata di diritto penale
Ricerche. L'analisi dei fascicoli aperti a Milano tra 2002 e 2005 mostra l'inefficacia delle sanzioni

In letteratura è stata ampiamente rilevata la scarsa incisività delle sanzioni penali nei confronti della criminalità dei colletti bianchi: il 'privilegio degli affari', dimostrato fin dai primi anni del Novecento da Sutherland negli Stati Uniti, opera tutt'oggi indubitabilmente a vari livelli.

Il tema è complesso, ma di estremo interesse poiché porta a riflettere sull'opportunità stessa del ricorso alla sanzione penale (piuttosto che di altro tipo) nell'ambito della criminalità economica e a quello, più generale, dell'efficacia della stessa rispetto alla prevenzione dell'illegalità. Un peso particolare assume in quest'ottica l'esigenza di ricerche empiriche che forniscano un quadro il più possibile preciso della realtà e delle dimensioni dei fenomeni criminali: qui lo studioso si scontra però con la totale assenza di statistiche ufficiali (almeno in Italia) sui reati economici o societari e con un irresponsabile e vergognoso disinteresse istituzionale. Da qui l'idea di fare da sé: un gruppo di ricercatori di diritto penale dell'Università Bocconi, guidato da Alberto Alessandri e coordinato da Melissa Miedico e da Eleonora Montani, ha deciso di procedere, non senza inevitabili difficoltà, a un'analisi sul campo dei procedimenti aperti per false comunicazioni sociali presso il Tribunale di Milano fra il 2002 e il 2005 (ora in AA.VV., Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 2011). L'occasione che sembrava opportuno cogliere era quella della contestata riforma del reato di false comunicazioni sociali del 2002, che sollevava dubbi ed interrogativi circa la sua reale portata e finalità (dalle esigenze di maggiore precisione e certezza della norma a quelle di contenimento del ruolo dei giudici). Quello che è certo è che le false comunicazioni sociali costituiscono una architrave importante fra le incriminazioni societarie, rappresentando spesso lo strumento per la realizzazione di ulteriori reati (come bancarotte, illeciti finanziamenti ai partiti, appropriazioni indebite, eccetera; illeciti che, non a caso, sono spesso contestati in concorso con il falso in bilancio). Con la riforma del 2002, al di là delle polemiche che sono state sollevate di impronta eminentemente politica, si poneva all'interprete in modo ancora più pressante una domanda: quale era la portata del fenomeno? La ricerca, effettuata su un campione significativo di fascicoli, ha riguardato 1.564 soggetti e ha dimostrato che solo nei confronti di 252 soggetti (il 16%) è stata inflitta una pena (in primo grado o con rito alternativo): il 3% circa di questi si sono visti applicata una sanzione superiore ai 2 anni di reclusione, mentre al 10 % è stata applicata una sanzione compresa fra uno e due anni di reclusione. Per il 2,8% dei soggetti, infine, la pena non superava l'anno. Particolare rilevanza statistica ha assunto, fra l'altro, l'intervento della prescrizione.Questi dati appaiono sintomatici di una scarsa afflittività delle false comunicazioni sociali già prima della riforma del 2002. Queste considerazioni assumono particolare rilevanza se si considera che la ricerca è stata svolta nel contesto della realtà milanese, ove si concentra una quota significativa dei procedimenti penali trattati annualmente in sede nazionale per questa tipologia di reato, oltretutto per fatti di particolare gravità poiché il falso in bilancio, nel campione analizzato, è molto di frequente (82,5% dei casi) contestato in concorso con altri reati (fra i quali la bancarotta). Non stupisce poi che, dopo la riforma del 2002, le rilevazioni effettuate abbiano registrato un drastico e ulteriore abbattimento dei procedimenti aperti per falso in bilancio (che si riducono, nel triennio successivo alla riforma, di circa due terzi).Dall'indagine empirica emerge, dunque, nel caso emblematico delle false comunicazioni sociali, l'inefficacia del ricorso alla pena: il ruolo più significativo sul piano afflittivo è giocato, infatti, più che dalla vera e propria sanzione penale, dal processo. Quest'ultimo, infatti, pur portando, il più delle volte, ad esiti non sanzionatori (nell'84% dei casi), ha una durata mediamente molto lunga: fra i 5 e i 9 anni tra la ultima annualità di bilancio in contestazione e la data della sentenza irrevocabile.