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Coppie di fatto, rimandare sempre e' un errore

, di Emauele Lucchini Guastalla - ordinario di diritto privato alla Bocconi
La materia richiede sensibilità, ma le dimensioni e la rilevanza sociale del fenomeno impongono una decisione

Nel sistema giuridico italiano la convivenza di fatto trova un riconoscimento, seppure indiretto, nella Costituzione (art. 2), ma ciò nonostante non è ancora presente una legislazione organica in materia; l'unione di fatto si trova, dunque, a godere di una tutela di origine esclusivamente giurisprudenziale, sicuramente molto più debole rispetto a quella dettata dalla legge per la famiglia istituzionale.

Pur in assenza di qualsiasi disciplina di diritto positivo, le nostre corti, dimostrando attenzione e sensibilità al fenomeno, hanno da tempo cominciato a riconoscere una certa protezione anche alle unioni di fatto, da intendere non come qualsiasi forma di convivenza, ma come l'unione all'interno della quale i doveri che il codice civile impone ai coniugi sono spontaneamente osservati dai conviventi: si tratta dei doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Si è così riconosciuta, ad esempio, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente alla morte del proprio convivente per il fatto illecito altrui (si pensi, ad esempio, ai frequenti casi in cui un soggetto muoia a causa di un incidente stradale causato da un terzo). La morte del convivente assume anche rilevanza per quanto riguarda l'aspetto della successione nel contratto di locazione che abbia ad oggetto la casa comune; a seguito di un intervento della Corte Costituzionale, infatti, è ora espressamente riconosciuta la legittimazione del convivente superstite a succedere nel contratto di locazione in caso di morte del partner conduttore. Tuttavia, mentre in Italia la protezione della famiglia di fatto è ancora lasciata alla sensibilità dei giudici, in altri ordinamenti si è già provveduto a regolare il fenomeno con l'introduzione di specifiche regole. In Francia fin dal 1999 le unioni di fatto sono state disciplinate per mezzo dell'introduzione del pacte civil de solidarieté (pacs), destinato alle coppie di fatto sia dello stesso sesso che di sesso diverso. Dal 2001 in Germania le coppie di fatto possono fruire, attraverso la "registrazione" della loro convivenza, della disciplina della Lebenspartnerschaftsgesetz, nata per regolare le unioni omosessuali. Nel Regno Unito non esiste una legislazione specifica in tema di convivenza tra persone di sesso diverso, mentre la convivenza tra persone dello stesso sesso ha trovato riconoscimento mediante il Civil partnership act del 2004. Negli Stati Uniti la disciplina del diritto di famiglia è demandata alle norme del diritto privato di ciascuno stato, elemento che rende difficile tracciare un quadro omogeneo della regolamentazione delle coppie di fatto; la maggioranza degli stati ha mostrato di adottare una politica conservatrice e dichiaratamente propensa all'instaurazione del vincolo matrimoniale, ma ve ne sono alcuni più progressisti, come ad esempio la California, che hanno emanato una legge per disciplinare le unioni civili. Tornando al nostro paese, va ricordato che, in un recente passato, anche il legislatore italiano ha compiuto un tentativo di dare una disciplina unitaria alle convivenze: era il periodo dei pacs, dei dico, dei cus. La discussione è stata davvero molto vivace, poiché se da un lato vi erano esigenze non trascurabili, si pensi alle coppie omosessuali, dall'altro lato vi era il timore che una legge che regolasse le unioni di fatto potesse portare ad un'ulteriore pericolosa crisi della famiglia tradizionale.Almeno per il momento, però, il nostro legislatore sembra aver rinunciato a occuparsi della questione.

È innegabile che la messa a punto di un provvedimento al riguardo (come in tutti i casi in cui il diritto si occupa di relazioni affettive) è difficile e richiede estrema cura e sensibilità; ma le dimensioni e la rilevanza sociale del fenomeno rendono ormai sempre più difficilmente procrastinabile una sua compiuta regolamentazione.