Come prevenire i dispiaceri da saldo
Con i saldi non arrivano solo buoni affari, ma anche qualche dispiacere. Piccole furbizie, scorrettezze nella comunicazione e merce difettosa possono invelenire le prime settimane dell’anno. Emanuele Lucchini Guastalla, ordinario di diritto privato alla Bocconi di Milano, ritiene, però, che con un po’ di attenzione ci si possa difendere.
Nel periodo di saldi il consumatore gode di qualche diritto in meno?
Assolutamente no. Le tutele sono le stesse degli altri periodi.
Dunque possiamo farci cambiare anche i prodotti comprati in saldo...
Dipende. Che sia periodo di saldi o no, non esiste nessun obbligo giuridico, per il negoziante, di cambiare prodotti non difettosi. Quella di cambiare prodotti per questioni come la taglia o il colore non gradito è solo una prassi. Ci si deve accordare preventivamente con il negoziante.
E in caso di prodotto difettoso?
Allora cambia tutto. Il consumatore può chiederne, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione, mentre il negoziante può offrire l’altra soluzione se quella scelta dall’acquirente è troppo onerosa. Se sono impossibili sia la riparazione, sia la sostituzione, si può chiedere una riduzione del prezzo o la restituzione del denaro.
Come dimostro il difetto?
C’è una presunzione di legge, per cui se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi, si presume esistesse già al momento dell’acquisto. L’acquirente è comunque obbligato a denunciare il difetto entro 60 giorni dalla scoperta.
Vale la normale garanzia sui prodotti?
Certo, vale la normale garanzia di due anni. Quello in saldo non è un acquisto di Serie B da nessun punto di vista. È, perciò, importante conservare lo scontrino.
Che cosa accade se, alla cassa, ci viene chiesto un prezzo diverso da quello indicato in negozio?
L’esposizione del prezzo è vincolante per il negoziante. Equivale a un’offerta al pubblico, dalla quale non può recedere, una volta che il consumatore abbia deciso l’acquisto.