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Esoneri per handicap riconosciuto o invalidità pari o superiore al 66%

a.a. 2024-25

Sintesi del beneficio
Esonero 100% della contribuzione universitaria ordinaria Bocconi

L’Università Bocconi prevede per gli studenti immatricolati al primo anno ad un corso di laurea triennale e magistrale in Giurisprudenza l’esonero in caso di handicap riconosciuto o con invalidità pari o superiore al 66%.  

Il beneficio consiste nell’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale e dei contributi universitari.


1. Destinatari del beneficio

Il beneficio dell’esonero per studenti con handicap riconosciuto o con invalidità pari o superiore al 66% è rivolto agli studenti: 

  • con handicap riconosciuto, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 o comma 3 della legge n. 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, immatricolati al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale in Giurisprudenza nell’a.a. 2024-2025;
  • in possesso del certificato rilasciato dalla commissione medica competente di accertamento dell'handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 o 3 della legge 104/1992, oppure del certificato di accertamento di invalidità attestante la percentuale riconosciuta pari o superiore al 66%. 
  • che abbiano presentato la domanda unica “Bocconi4access to Education a.a. 2024-25 (vedere successivi punti 3 e 4) ”.


Attenzione:

Non possono presentare la domanda di esonero per studenti con handicap e/o con invalidità pari o superiore al 66%:

> gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso di laurea di iscrizione;

> gli studenti che abbiano superato il numero massimo di semestri di concessione del beneficio, conteggiato a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta;

> gli studenti che vogliono conseguire una seconda laurea Bocconi.


2. Regole generali

Il beneficio consiste nell’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale e dei contributi universitari ed è rivolto agli studenti con handicap riconosciuto, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 o comma 3 della legge n. 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. 

L’esonero viene concesso per l’anno accademico in cui la domanda viene presentata e non è automaticamente confermato per gli anni accademici successivi.

Per tal motivo lo studente interessato a ricevere il beneficio dovrà presentare, se in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di assegnazione ogni anno accademico di iscrizione.

 Non sono previsti requisiti di merito per confermare il beneficio.

Il beneficio dell’esonero è concesso per un periodo massimo non superiore a tre semestri oltre la durata legale del corso di studio frequentato, ossia:

> massimo nove semestri per i corsi di laurea triennale;

> massimo tredici semestri per i corsi di laurea magistrale in giurisprudenza.

Tale periodo massimo viene calcolato a decorrere dal primo semestre del primo anno accademico di prima immatricolazione assoluta.

Per prima immatricolazione assoluta si intende l’anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell’ a.a. 2024-2025) con lo stesso titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per il quale si è iscritti per l’a.a. 2024-2025, in qualunque Università, italiana o estera, indipendentemente dall’esito di tale carriera.

Nell’ultimo anno accademico di concessione del beneficio, allo studente compete l’esonero totale dalla tassa di iscrizione, dalla tassa regionale e l’esonero dal pagamento della metà dei contributi universitari.

Si precisa che il beneficio assegnato è alternativo ad altre tipologie di esonero e/o agevolazione e che, per ciascun anno accademico, può essere applicata una sola agevolazione tra quelle offerte dall’Università Bocconi.

3. Domanda unica: modalità e tempistiche di presentazione

Lo studente interessato all’attribuzione di un beneficio deve presentare la domanda unica “Bocconi4access to Education a.a. 2024-25” secondo le tempistiche e le modalità indicate.

Le domande di esonero presentate in data successiva al termine di scadenza, verranno considerate solo nei casi in cui gli studenti abbiano ricevuto il riconoscimento dell’handicap e/o dell’invalidità pari o superiore al 66% in data successiva a quella prevista per l’inoltro della domanda. 

In tal caso allo studente compete per l’a.a. 2024-2025 l’esonero totale dalla tassa d’iscrizione, dalla tassa regionale e dal pagamento delle rate dei contributi universitari eventualmente ancora dovute al momento dell'esito di assegnazione del beneficio.

4. Documentazione richiesta

L’attribuzione del beneficio può essere accordata solamente dopo la verifica puntuale di tutta la documentazione richiesta, inserita dal richiedente nella domanda “Bocconi4Access to Education a.a. 2024-2025” e qui dettagliata.

5. Conferma del beneficio

L’esonero viene concesso per l’anno accademico in cui la domanda viene presentata e non è automaticamente confermato per gli anni accademici successivi.

Per tale motivo lo studente interessato a ricevere il beneficio dovrà presentare, se in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di assegnazione ogni anno accademico di iscrizione.

Non sono previsti requisiti di merito per confermare il beneficio.

Si specifica inoltre che Il beneficio dell’esonero è concesso per un periodo massimo non superiore a tre semestri oltre la durata legale del corso di studio frequentato come indicato al punto 2. Regole generali.

6. Revoca e decadenza

L'assegnazione del beneficio dell'esonero per studenti con handicap o con invalidità pari o superiore al 66% viene revocata nei seguenti casi:


> accertata la non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio Fees Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il totale pagamento di tasse e contributi dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente ha beneficiato dell’esonero in conseguenza della documentazione e/o delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);

> mancato scioglimento della riserva sull’immatricolazione al primo anno di corso nell’ a.a. 2024-2025 entro e non oltre il 30 novembre 2024. In tal caso lo studente sarà tenuto al pagamento dell’importo complessivo di tasse e contributi corrispondenti alla contribuzione universitaria ordinaria.

> perdita del riconoscimento dell’handicap o riduzione del grado di invalidità al di sotto del 66% nel corso dell’anno accademico 2024-2025 a seguito di visita di revisione successiva alla concessione del beneficio da parte dell’Università; tuttavia in questo caso lo studente sarà esonerato per l’a.a. 2024-2025 dalla tassa d’iscrizione, dalla tassa regionale e dal pagamento delle rate dei contributi universitari che risultino già scadute alla data dell’accertamento di revisione.

Lo studente inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno accademico.

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2024-2025 del beneficio "Esoneri per handicap riconosciuto o con invalidità pari o superiore al 66%” per gli studenti immatricolati al primo anno di corso di laurea triennale e laurea magistrale in Giurisprudenza nell'a.a. 2024-2025.




Ultimo aggiornamento 22/02/2024 - 12:29:23