Esoneri parziali per fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti
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Sintesi del beneficio |
Riduzione del 15% sulla contribuzione per fratelli e sorelle contemporaneamente iscritti in Bocconi e per figli di dipendenti Bocconi ed Egea |
L'Università Bocconi sostiene le famiglie che le accordano particolare fiducia iscrivendo in contemporanea più di un figlio. Infatti, al secondo fratello contemporaneamente iscritto viene applicato un esonero parziale pari al 20% della contribuzione universitaria ordinaria Bocconi.
1. Destinatari
Possono essere valutati ai fini della suddetta agevolazione, gli studenti:
- immatricolati nell'a.a. 2024-25 al primo anno di un corso di laurea magistrale con fratello o sorella contemporaneamente iscritto in Bocconi allo stesso anno accademico;
- non assegnatari di altri benefici Bocconi;
- che abbiano presentato la domanda di riduzione esclusivamente nel periodo previsto.
Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2024-2025 del beneficio della “Esoneri parziali per fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti ” per gli studenti immatricolati al primo anno di corso di laurea magistrale nell'a.a. 2024-2025.
Gli esoneri parziali per fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti non sono cumulabili con altre agevolazioni offerte dall'Università Bocconi.
Si precisa che il beneficio assegnato è alternativo ad altre tipologie di esonero e/o agevolazione e che, per ciascun anno accademico, può essere applicata una sola agevolazione tra quelle offerte dall’Università Bocconi.
Si precisa, inoltre, che lo studente proveniente da altra Università potrà essere destinatario di questo tipo di beneficio esclusivamente se iscritto per l’a.a. 2024-25 in Bocconi al primo anno di corso, qualora invece dovesse, grazie al numero di crediti riconosciuti, iscriversi al secondo anno di corso, rientrerà nei benefici previsti per l’a.a. 2023-24.
Lo studente immatricolato nell’a.a. 2024-2025 al primo anno di corso di laurea magistrale dovrà presentare la domanda di riduzione con modalità e tempistiche previste solo dopo aver completato la procedura di immatricolazione all'a.a. 2024-25.
Gli studenti dovranno presentare la domanda di "Riduzione del 20% dei contributi" esclusivamente nel periodo sotto indicato:
Periodo di presentazione | Link di accesso alla domanda | Esiti |
Modalità di presentazione della domanda |
1. Accedere alla domanda online utilizzando il link disponibile |
2. Inserire le informazioni richieste e caricare il modulo della domanda. Modulo disponibile all'interno della domanda online |
3. Concludere la procedura |
L'esonero del 20% sui contributi accademici viene applicato sulla 3a rata di tasse e contributi accademici a seguito delle verifiche non solo sulla documentazione allegata all’interno della domanda ma anche relativamente alla corretta iscrizione di entrambi i fratelli all’a.a. 2024-25.
Non dovrai fornire nessuna documentazione fiscale e/o integrativa ma dovrai caricare il modulo di domanda debitamente compilato e firmato all'interno del portale online in My Application entro la scadenza prevista nonché fornire le informazioni richieste.
L’agevolazione opera a partire dal primo anno in cui è stata presentata la richiesta. Il beneficio assegnato viene rinnovato automaticamente per tutta la durata legale del ciclo di studi a condizione che la contemporanea iscrizione dei fratelli/sorelle perduri.
Si specifica che tale riduzione non è soggetta a requisiti di merito per essere confermata di anno in anno.
Pertanto a seguito dell’iscrizione ad anni accademici successivi al primo, non dovrà essere ripresentata la domanda.
L’assegnazione del beneficio viene revocato nei seguenti casi:
> assegnazione e/o accettazione, in qualunque anno di corso, di un diverso beneficio di entità pari o superiore all’esonero assegnato dall’Università Bocconi; si specifica a questo proposito che nel caso in cui lo studente dovesse successivamente perdere tale nuovo beneficio, l’esonero originariamente assegnato potrà essere ripristinato a condizione di rispettare i requisiti di merito e di iscrizione previsti;
> accertata non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Fees, Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il pagamento di tasse e contributi accademici per la contribuzione ordinaria dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente ha beneficiato del beneficio in conseguenza della documentazione e/o delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000).
> sanzione disciplinare dell’esclusione dall’Università comminata da Bocconi: in tal caso la revoca ha effetto dal momento in cui la sanzione disciplinare viene comminata e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.
> mancato scioglimento della riserva sull’immatricolazione al primo anno di corso nell’ a.a. 2024-2025 entro e non oltre il 30 novembre 2024. In tal caso lo studente sarà tenuto al pagamento dell’importo complessivo di tasse e contributi corrispondenti alla contribuzione universitaria ordinaria.
Lo studente inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno accademico; in tal caso la decadenza ha effetto dal momento della rinuncia o del trasferimento e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.