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Selezione

Normativa in materia di autocertificazioni candidati Italiani

L'Università Bocconi considera l'etica, la responsabilità dei comportamenti e delle azioni, fondamentali per la formazione e per la vita professionale delle persone.

Per questi motivi, l'Università Bocconi da un lato pubblica e diffonde un Codice di comportamento dei docenti e degli studenti (HONOR CODE) con l'obiettivo di trasmettere e rafforzare valori di lealtà e correttezza essenziali nello svolgimento delle attività di studio, di ricerca e professionali all'interno dell'intera comunità Bocconiana.

Da un altro presidia, controlla e verifica ogni momento del percorso universitario dello studente, dall’ammissione alla laurea.

Con riferimento, in particolare alla selezione e ammissione, sono definite le seguenti procedure.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2011 (decorrenza 1 gennaio 2012) le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati cittadini certificati originali prodotti da altri uffici pubblici.

A fronte di questa introduzione, ai fini della selezione, richiediamo ai candidati di:

  • Autocertificare, durante la procedura online, i propri dati di carriera scolastica (ovvero materie conseguite nel terzultimo e penultimo anno di scuola superiore oppure carriera universitaria completata al momento della compilazione della domanda online);
  • Prendere visione ed accettare le norme relative alla autocertificazione;
  • Stampare e firmare l’autocertificazione solo dopo aver ri-letto, con massima attenzione, tutti i  dati autocertificati.

Si tenga presente che, in caso di studente MINORE, il documento dovrà essere firmato anche dal genitore o da chi fa le veci del ragazzo.

Si ricorda che:

  1. Ai fini della SELEZIONE, verranno considerati solo ed esclusivamente i dati autocertificati online, non copie di pagelle o certificati mandati all’Ufficio.
    Si prega, dunque, di compilare con estrema cura e precisione la propria autocertificazione: per questo motivo consigliamo di indicare i dati richiesti solo avendo a disposizione un documento ufficiale. In caso di errori, è sempre possibile, entro la scadenza del periodo di presentazione della domanda, far pervenire richiesta di modifica dati.
    Verranno accettate autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 le materie/ gli esami sostenuti solamente tramite le modalità previste, ovvero utilizzando appositi moduli predisposti ed a disposizione all’interno della domanda di ammissione online;
  2. l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 delle materie o degli esami superati per essere valida deve sempre essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità; Nel caso di studenti MINORI, deve essere allegata anche fotocopia del documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci;
  3. durante il periodo di IMMATRICOLAZIONE, allo studente ammesso verrà richiesto di inviare copia  dei documenti ufficiali (es. autocertificazione carriera universitaria stampabile dai terminali della propria Università oppure copia delle pagelle finali rilasciati al termine del terzo e quarto anno di scuola superiore). Anche sulla base di questa documentazione, l'Università effettuerà idonei controlli, anche a campione, a norma dell'articolo 71 del DPR 445/2000.
    In caso di mancanza di documenti ufficiali, l’Ufficio richiederà comunque direttamente all’ente di riferimento (Istituto di Scuola Superiore o Università) la carriera finale e definitiva dello studente così come previsto dalla legge 183/2011;
  4. L'Università effettuerà idonei controlli anche a campione a norma dell'articolo 71 del DPR 445/2000.
    Nell'ipotesi di dichiarazione o autocertificazione non corrispondente al vero l'Università procederà ad una ufficiale segnalazione delle studente agli organi interni competenti (in primis Commissione Disciplinare), che valuteranno le azioni da intraprendere (nei casi più gravi, annullamento d'ufficio della successiva immatricolazione derivante da selezione non corretta, basata su dati falsi o mendaci), fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, anche penali, dove previste dall'art 76 del DPR 445/2000.

Lo studente deferito alla Commissione Disciplinare verrà convocato, indicativamente entro Novembre, da parte della Commissione stessa che valuterà quale sanzione applicare. In passato i provvedimenti presi sono stati dal rimprovero scritto, alla sospensione dagli esami alla esclusione dall'università per periodi variabili (da 3 mesi a 3 anni), all’annullamento dell’immatricolazione.


Ultimo aggiornamento 10/10/2022 - 11:40:38