Attestazione Isee universitario dello studente e Altra attestazione Isee per Università Bocconi

Nella domanda di esonero parziale dovrà essere indicato il numero di protocollo dell’Attestazione ISEE Universitario dello studente rilasciata dall’Ente acquisitore preposto (es. INPS - ISEE – 2024- XXXXXXXXX-00).
 

Il documento può essere richiesto da qualsiasi componente del nucleo familiare ISEE purché l'ISEE sia rilasciato per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente che richiede il beneficio.

Lo studente figlio di genitori tra loro legalmente separati, divorziati o tra loro mai coniugati e non conviventi deve presentare anche l'ISEE 2024 ordinario e la DSU del genitore non compreso nel suo nucleo familiare ISEE.

Lo studente in possesso di una Attestazione ISEE come studente “autonomo” ai fini delle prestazioni universitarie ISEE ma che non sia coniugato (e quindi non considerabile “indipendente” ai fini delle agevolazioni sulla contribuzione ordinaria) deve presentare anche l’ISEE ordinario di entrambi i genitori.

In tali casi nella domanda dovrà essere indicato anche il numero di protocollo dell’Attestazione ISEE ordinario del/dei genitori rilasciata dall’Ente acquisitore preposto;
 

Si ricorda che per ogni soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale Bocconi è richiesta tutta la documentazione, a prescindere dal fatto che appartenga o meno a nucleo familiare anagraficamente diverso.
 

Per tutte le situazioni familiari che implicano un nucleo familiare convenzionale Bocconi non coincidente con il nucleo di riferimento per l’attestazione ISEE è necessario produrre anche tutte le attestazioni ISEE ordinarie e relative DSU per ogni componente del nucleo familiare convenzionale Bocconi che non vi risulti compreso.
 

Sul nucleo familiare convenzionale si rivedano le regole pubblicate alla pagina "nucleo familiare convenzionale Bocconi".
 


 

Suggerimenti operativi per ottenere l’attestazione ISEE 2024 e relativa DSU

Per ottenere il rilascio dell’Attestazione ISEE, lo studente deve provvedere alla presentazione della DSU presso un ente acquisitore abilitato (per es. INPS, CAF) in tempo utile.
 

La compilazione della DSU online effettuata in autonomia sul sito INPS è sconsigliata. In caso di inesperienza e/o situazioni economico-patrimoniali articolate il supporto di un operatore/professionista risulta infatti di particolare importanza per la corretta e celere elaborazione dell’Attestazione ISEE.
 

La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate.
 

Il dichiarante riceverà, da parte dell’ente acquisitore (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l’ISEE calcolato.
 

Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate (circa 15 giorni).
 

Pertanto e’ responsabilità dell’interessato entrare in possesso dell’Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo (es. INPS - ISEE – 2024 - XXXXXXXXX-00), in tempo utile alle scadenze previste per la presentazione della domanda.
 

Non verranno accettate le attestazioni ISEE riportanti l’annotazione di omissioni e/o difformità riscontrate a seguito del controllo dell’INPS. Lo studente deve presentare all’Università l’attestazione ISEE e la relativa DSU che siano già state rettificate a seguito dell’anomalia riscontrata.
 

Per informazioni complete ed esaustive in merito al rilascio dell'Attestazione ISEE è necessario fare riferimento alla normativa vigente e al sito dell'INPS, nonchè all'eventuale professionista di fiducia.
 


 

Periodo di riferimento

L’Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciate a partire dal 1° gennaio 2024 fanno riferimento a:

  • nucleo familiare convenzionale in essere alla data di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
  • redditi dell’anno solare 2022;
  • patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno solare 2022


 

Avvertenze

Gli studenti che presentino un’Attestazione ISEE universitario irregolare, contenente omissioni o difformità e/o che comunicano dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate dalla documentazione o non corrispondenti a quanto emergerà dalle verifiche dell’Università saranno esclusi dalla valutazione ai fini della concessione del beneficio.

Anche in caso di mancata informazione sul patrimonio mobiliare, la documentazione verrà considerata incompleta.

Si ricorda agli studenti che quanto dichiarato in autocertificazione è passibile delle sanzioni penali previste – per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Saranno considerate valide solo Attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della DSU sia successiva al 1° gennaio 2024.

Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2024-2025 relativa alla documentazione richiesta per la presentazione della domanda din"Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici a.a. 2024-2025".