Normative Regionali
Limitatamente ai tirocini extracurriculari, la normativa ha definito degli standard qualitativi minimi che differiscono in base alla normativa regionale di riferimento, che varia in base al luogo di effettuazione del tirocinio.
N.B. Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie da parte del soggetto ospitante, le modalità di accreditamento ai Portali regionali on-line sono strettamente dipendenti dal Servizio Regionale ove è ubicata la sede di svolgimento del tirocinio.
Per tutte le informazioni relative alle singole normative regionali e agli adempimenti in materia di Comunicazioni Obbligatorie, è possibile consultare il sito web di Cliclavoro nella sezione "Sistemi Informativi Regionali".
Speciale Regione Lombardia:
La Regione Lombardia ha dato attuazione alle Linee Guida Stato-Regione emanando gli Indirizzi Regionali in materia di tirocini (D.g.r. 25 ottobre 2013 n.X/825) e le relative Disposizioni attuative (D.d.u.o. 5 novembre 2013 – n.10031); tali disposizioni sono entrate in vigore il 9 dicembre 2013.
La disciplina della Regione Lombardia determina una base normativa comune sia per i tirocini curriculari sia per quelli extracurriculari in materia di modalità di attivazione, del contenuto della convenzione di stage e delle garanzie assicurative.
In particolare per i tirocini extracurriculari, gli Indirizzi Regionali lombardi prevedono:
- un’indennità obbligatoria di importo minimo pari a 400 euro (riducibile a 300 euro se è prevista la corresponsione di buoni pasto, nel caso in cui l’impegno giornaliero del tirocinante non superi le 4 ore e nel caso di tirocinio presso una Pubblica Amministrazione)
- impossibilità di attivare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante presso il medesimo ente ospitante
- limiti numerici all’attivazione, calcolati sulla base delle risorse umane presenti nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio; rientrano nel termine “risorse umane” :
- i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli e associati
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale di durata pari almeno a 12 mesi
- i soci lavoratori di cooperative.
Nota bene:
Gli indirizzi della Regione Lombardia hanno introdotto, per le imprese che hanno più sedi territoriali, la possibilità di scegliere se applicare ai tirocini la normativa della Regione dove è realizzato il tirocinio ovvero la normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede legale dell’azienda.
Pertanto, le aziende multilocalizzate che vogliono attivare un tirocinio presso una propria sede situata in Regione Lombardia possono validamente applicare al tirocinio la normativa della Regione in cui è ubicata la loro sede legale. Questo è possibile poiché la Lombardia, regione in cui si svolge operativamente il tirocinio, ha previsto specificamente questa facoltà di scelta.
Testi normativi di riferimento in materia di tirocini – Regione Lombardia:
- D.g.r. 25 ottobre 2013 n.X/825 Nuovi indirizzi Regionali in materia di tirocini
- D.d.u.o. 5 novembre 2013 – n.10031 Nuovi indirizzi Regionali in materia di tirocini- Disposizioni attuative
- FAQ Tirocinio Regione Lombardia
Testi normativi di riferimento in materia di formazione sulla sicurezza:
-Decreto Legislativo 81 2008 Testo Unico Sicurezza sul lavoro (art. 2, 37, 41)
-Circolare Regione Lombardia in materia di Formazione sulla Sicurezza 17-09-2012