Sanzioni applicabili e organi competenti
Le sanzioni che possono essere applicate sono le seguenti:
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e sono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo e nei documenti di ricognizione della carriera in sede di determinazione del voto finale di laurea.
La sanzione disciplinare superiore all'ammonizione comporta la decadenza dai benefici (es. borsa di studio, alloggio, ecc.) del diritto allo studio.
L'ammonizione è competenza del Rettore.
L'interdizione dai corsi, l'esclusione dagli esami, la sospensione temporanea sono di competenza del Consiglio Accademico.
Procedimento
Il procedimento si avvia con la notizia (rapporto) trasmessa da docenti, studenti, personale TA, che abbiano notizia di un comportamento sanzionabile, al responsabile del servizio "Divisione Didattica".
Il responsabile del servizio "Divisione Didattica" attiva la Commissione istruttoria "Provvedimenti disciplinari" nominata dal Rettore e composta da:
La Commissione svolge compiti istruttori, raccogliendo le deduzioni dell'interessato e predisponendo le proposte di provvedimenti in merito (archiviazione/adozione di provvedimento disciplinare).
Le proposte sono rivolte al Rettore.
Al di fuori dell'ipotesi di ammonizione la violazione è formalmente contestata allo studente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sua residenza o al domicilio eletto.
La contestazione contiene la sommaria descrizione dei fatti.
Lo studente è informato del procedimento disciplinare a suo carico prima del giorno fissato per la seduta del Consiglio Accademico.
Lo studente può chiedere di essere udito dal Consiglio Accademico o far pervenire memoria scritta.
Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive e comunicate dal Rettore allo studente e agli uffici interessati (ISU) per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la cui efficacia decorrerà dalla data indicata.